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307) L'offerta data per la celebrazione della messa è un modo tradizionale, e ancora fortemente presente nella mentalità dei fedeli, per concorrere alle necessità della Chiesa e al sostentamento del clero. 307.1) Siano rispettate al riguardo le disposizioni del Codice di diritto canonico e le norme della Conferenza Episcopale Siciliana. Le predette disposizioni siano portate a conoscenza dei fedeli. 307.2 Si rammenti che non è lecito a nessun sacerdote, sia secolare sia religioso, chiedere un'offerta superiore a quella periodicamente fissata dalle norme della Conferenza Episcopale Siciliana. 307.2.a La necessità di evitare anche solo l'apparenza di ogni forma di lucro potrà comportare l'esigenza di accettare un'offerta libera inferiore a quella fissata, o di non percepire alcuna offerta. 307.3) Si eviti il ricorso alle messe plurintenzionali e, qualora particolari situazioni eccezionali lo richiedano, lo si annunci al popolo all'inizio della celebrazione. 307.3.a Ci si attenga, in ogni caso, alle norme vigenti, oltre che per le messe plurintenzionali, anche per le messe binate e i legati che comportano l'onere della celebrazione di messe. 307.3.b Il competente ufficio di Curia pubblichi annualmente il rendiconto circa l'utilizzazione delle risorse derivate dalle binazioni e dalle Messe plurintenzionali.
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