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Costituzioni Sinodali

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  • BENI ECCLESIASTICI
    • IV.      L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI BENI ECONOMICI ECCLESIASTICI
          • 317
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317)   Ogni amministratore di beni ecclesiastici svolga la sua attività usando la “diligenza del buon padre di famiglia” richiesta dal Codice di diritto canonico196. Un’amministrazione corretta e sollecita verso l’osservanza delle norme canoniche e civili rifugga, pertanto, sia la trascuratezza che l'eccesso di intraprendenza.

317.1   Considerata la ricorrente limitatezza delle risorse economiche a disposizione, lo spirito di povertà e di distacco dai beni si manifesta anche in una gestione dell'amministrazione accurata ed efficace, capace non solo di valorizzare ed utilizzare pienamente i beni ecclesiastici, ma anche di conoscere e utilizzare le opportunità e le provvidenze previste dalle istituzioni e dalle leggi civili in ordine al raggiungimento dei fini della Chiesa.

317.2   Una autentica attenzione alle persone, soprattutto alle più deboli, esige che, in un clima di rispetto della legalità e di collaborazione con i soggetti interessati, sia curata l'osservanza delle norme stabilite dalla legge civile nei singoli casi (adeguamento delle strutture per i portatori di handicap, ristrutturazioni, beni culturali, etc.).

317.3   In vista del raggiungimento di tali obiettivi e considerata la molteplicità, a volte complessa, delle normative da conoscere ed applicare, sia costituito un Ufficio Legale Diocesano che affianchi l'Ufficio Amministrativo Diocesano, pur rimanendo indipendente rispetto ad esso, in questo servizio verso le parrocchie e gli altri enti ecclesiali.

317.4 Il vescovo stabilisca, entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver sentito gli organi collegiali a ciò preposti, le somme da elargire agli uffici diocesani per l'adempimento delle loro attività.




196 Cf CIC, Can. 1284, § 1.






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