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Costituzioni Sinodali IntraText CT - Lettura del testo |
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329) Attività diverse da quelle che le leggi civili considerano come "di religione e di culto" - quali quelle scolastiche, sportive, artistiche, culturali, assistenziali - possono essere svolte direttamente dalla parrocchia, come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, nel rispetto delle leggi dello Stato concernenti tali attività e del regime tributario previsto per le stesse. 329.1) Si consultino i competenti uffici di curia prima di consentire l'istituzione nell'ambito parrocchiale di altri soggetti giuridici, anche se di natura associativa. Nei confronti di questi enti si stabiliscano le necessarie convenzioni, soprattutto per l'utilizzo di immobili della parrocchia. In ogni modo, si eviti di costituire enti al solo scopo di gestire attività di cui può essere direttamente titolare la parrocchia. 329.2 Particolare attenzione va comunque usata verso siffatti organismi che fossero già costituiti o la cui costituzione fosse ritenuta opportuna, cosicché nella loro autonomia non perdano il riferimento ecclesiale e non sottraggano risorse umane ed economiche alla parrocchia e alla sua azione pastorale.
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