Libro, Parte, Can.
1 2, 1, 229| sacre che viene data nelle università e facoltà ecclesiastiche
2 2, 1, 253| dottorato o la licenza in una università o facoltà riconosciuta dalla
3 2, 2, 443| territorio; 3) i rettori delle università ecclesiastiche e cattoliche,
4 3, 0 | CAPITOLO II~ LE UNIVERSITÀ CATTOLICHE E GLI ALTRI ISTITUTI
5 3, 0, 807| Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano
6 3, 0, 808| Can. 808 - Nessuna università di studi, benché effettivamente
7 3, 0, 808| titolo ossia il nome di università cattolica, se non per consenso
8 3, 0, 809| possibile e conveniente, università di studi o almeno facoltà,
9 3, 0, 810| statuti provvedere che nelle università cattoliche siano nominati
10 3, 0, 810| vigilare, che nelle medesime università siano osservati fedelmente
11 3, 0, 811| competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la
12 3, 0, 811| laici.~§2. Nelle singole università cattoliche si tengano lezioni,
13 3, 0, 813| e provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci
14 3, 0, 814| disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione
15 3, 0 | CAPITOLO III~ LE UNIVERSITÀ E LE FACOLTÀ ECCLESIASTICHE ~
16 3, 0, 815| verità rivelata, ha proprie università o facoltà ecclesiastiche
17 3, 0, 816| Can. 816 - §1. Le università e le facoltà ecclesiastiche
18 3, 0, 816| direzione.~§2. Le singole università e facoltà ecclesiastiche
19 3, 0, 817| Can. 817 - Nessuna università o facoltà, che non sia stata
20 3, 0, 818| disposizioni date per le università cattoliche nei cann. 810,
21 3, 0, 818| hanno valore anche per le università e facoltà ecclesiastiche.~
22 3, 0, 819| istituti devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche
23 3, 0, 820| Moderatori e i professori delle università e facoltà ecclesiastiche
24 3, 0, 820| le diverse facoltà dell'università collaborino vicendevolmente,
25 3, 0, 820| consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre università
26 3, 0, 820| università o facoltà e le altre università o facoltà, anche non ecclesiastiche,
27 3, 0, 833| delegati, il rettore dell'università ecclesiastica o cattolica,
28 3, 0, 833| che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla
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