|    Libro, Parte, Can.1   1,   0,  19  | universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale,
 2   1,   0       |                     TITOLO II~LA CONSUETUDINE (Cann. 23 – 28)~ ~
 3   1,   0,  23  |         di legge soltanto quella consuetudine, introdotta dalla comunità
 4   1,   0,  24  |            Can. 24 - §1. Nessuna consuetudine, che sia contraria al diritto
 5   1,   0,  24  |       ottenere forza di legge la consuetudine contro o fuori del diritto
 6   1,   0,  24  |        non sia razionale; ora la consuetudine che è espressamente riprovata
 7   1,   0,  25  |                Can. 25 - Nessuna consuetudine ottiene forza di legge,
 8   1,   0,  26  |      legislatore competente, una consuetudine contraria al diritto canonico
 9   1,   0,  26  |    future, può prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile.~
10   1,   0,  27  |                     Can. 27 - La consuetudine è ottima interprete delle
11   1,   0,  28  |          disposto del can. 5, la consuetudine, sia contro sia al di fuori
12   1,   0,  28  |        revocata per mezzo di una consuetudine o di una legge contraria;
13   1,   0,  38  |    contrario a una legge o a una consuetudine approvata, a meno che l'
14   2,   1,  280 |        chierici di praticare una consuetudine di vita comune; dove essa
15   2,   2,  396 |      riprovato ogni privilegio o consuetudine contraria.~
16   2,   2,  423 |   diocesano, riprovata qualsiasi consuetudine contraria; altrimenti l'
17   2,   2,  438 |  privilegio apostolico o per una consuetudine approvata.~
18   2,   2,  526 |          517, §1, riprovata ogni consuetudine contraria e revocato ogni
19   2,   2,  527 |    particolare o dalla legittima consuetudine; tuttavia, per giusta causa,
20   4,   1,  952 |       tale decreto si osservi la consuetudine vigente nella diocesi.~§
21   4,   1,  952 |       allo stesso decreto o alla consuetudine del luogo, di cui ai §§1
22   4,   1,  1076|          1076 - È riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento
23   4,   2,  1176| vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei
24   5,   0,  1279|       gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'
25   5,   0,  1287|          1287 - §1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori
26   7,   1,  1425|          1425 - §1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale
 
 |