Libro, Parte, Can.
1 7, 2 | CAPITOLO II~ CITAZIONE E INTIMAZIONE DEGLI ATTI
2 7, 2, 1507| can. 1506, il decreto di citazione in giudizio deve essere
3 7, 2, 1507| causa, non c'è bisogno di citazione, ma l'attuario metta agli
4 7, 2, 1508| 1508 - §1. Il decreto di citazione in giudizio deve essere
5 7, 2, 1508| devono comparire.~§2. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio
6 7, 2, 1508| delle cose in questione, la citazione deve essere intimata, a
7 7, 2, 1510| di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione
8 7, 2, 1510| citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri
9 7, 2, 1511| Can. 1511 - Se la citazione non fu legittimamente notificata,
10 7, 2, 1512| Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti
11 7, 2, 1513| espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte
12 7, 2, 1517| dell'istanza avviene con la citazione; la fine non si ha soltanto
13 7, 2, 1556| Can. 1556 - La citazione del testimone avviene con
14 7, 2, 1587| cominciato il giudizio con la citazione, viene proposta una questione,
15 7, 2, 1592| anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la
16 7, 2, 1592| se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne
17 7, 2, 1594| attore non obbedì alla nuova citazione, si presume abbia rinunciato
18 7, 2, 1659| notificazione ha gli effetti della citazione giudiziaria, di cui al can.
19 7, 2, 1661| formulazione del dubbio.~§2. Nella citazione le parti siano informate
20 7, 3, 1677| notifichi il decreto di citazione a norma del can. 1508.~§
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