Libro, Parte, Can.
1 7, 1, 1407| il tribunale della parte convenuta; che se la parte convenuta
2 7, 1, 1407| convenuta; che se la parte convenuta abbia diversi tribunali
3 7, 1, 1415| legittimamente la parte convenuta.~
4 7, 1, 1477| benché l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore
5 7, 1, 1494| Can. 1494 - §1. La parte convenuta può intraprendere un'azione
6 7, 2, 1508| subito notificato alla parte convenuta e contemporaneamente reso
7 7, 2, 1524| sia l'attore sia la parte convenuta possono rinunciare agli
8 7, 2, 1592| 1592 - §1. Se la parte convenuta citata non si presentò in
9 7, 2, 1592| in tempo utile alla parte convenuta.~
10 7, 2, 1593| Can. 1593 - §1. La parte convenuta se in seguito si presenti
11 7, 2, 1612| chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicandone
12 7, 2, 1620| istituito contro una parte convenuta; 5) fu emessa tra parti,
13 7, 2, 1659| sia reso noto alla parte convenuta, dando a questa facoltà
14 7, 2, 1660| le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice fissi
15 7, 3, 1673| del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio;
16 7, 3, 1673| del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia
17 7, 3, 1673| del domicilio della parte convenuta, il quale prima la interroghi,
18 7, 3, 1701| che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera
19 7, 3, 1703| l'eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza
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