|    Libro, Parte, Can.1   2,   1,  225 |        e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente
 2   2,   3,  607 |    fraterna in comunità.~§3. La testimonianza pubblica che i religiosi
 3   2,   3,  640 |       si adoperino per dare una testimonianza in certo modo collettiva
 4   2,   3,  669 |      della loro consacrazione e testimonianza di povertà.~§2. I religiosi
 5   2,   3,  673 |   consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata,
 6   2,   3,  713 |    della Chiesa sia mediante la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà
 7   2,   3,  713 |       apostolica, attraverso la testimonianza della vita consacrata, soprattutto
 8   3,   0,  758 |    consacrazione a Dio, rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare,
 9   3,   0,  787 |         1. I missionari, con la testimonianza della vita e della parola,
10   3,   0,  804 |         per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per
11   4,   1,  944 |       si svolga, quale pubblica testimonianza di venerazione verso la
12   4,   2,  1199|   invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere
13   7,   2,  1548|        coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il il
14   7,   2,  1566|         I testimoni facciano la testimonianza a voce, senza leggere, a
15   7,   2,  1567| riferire le stesse parole della testimonianza prodotta, almeno per quanto
16   7,   2,  1571|     essi persero per rendere la testimonianza.~
17   7,   2,  1572|         della persona; 2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria,
18   7,   3,  1703|        documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il
 
 |