Libro, Parte, Can. 
 1   2,   1,  317 |   proprie chiese o delle proprie case; nelle associazioni poi
 2   2,   2,  397 |     diritto pontificio e le loro case solo nei casi espressamente
 3   2,   3       |                      CAPITOLO I~ CASE RELIGIOSE: EREZIONE E SOPPRESSIONE ~
 4   2,   3,  608 |          del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio,
 5   2,   3,  609 |                Can. 609 - §1. Le case di un istituto religioso
 6   2,   3,  610 |          610 - §1. L'erezione di case si compie tenuta presente
 7   2,   3,  621 |          designa l'unione di più case che costituisce una parte
 8   2,   3,  622 |       dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli
 9   2,   3,  624 |          e per i Superiori delle case sui iuris.~§2. Il diritto
10   2,   3,  628 |        la frequenza stabilita le case e i religiosi loro affidati,
11   2,   3,  628 |          can. 615; 2) le singole case di un istituto di diritto
12   2,   3,  630 |      monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità
13   2,   3,  634 |       istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche
14   2,   3,  707 |       abitare, anche fuori dalle case del proprio istituto, a
15   2,   3,  741 | costituzioni, le loro parti e le case, sono persone giuridiche
16   4,   1,  860 |          non si conferisca nelle case private, a meno che l'Ordinario
17   7,   1,  1427|     controversia tra religiosi o case dello stesso istituto religioso
 
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