Libro, Parte, Can.
1 2, 1, 317 | proprie chiese o delle proprie case; nelle associazioni poi
2 2, 2, 397 | diritto pontificio e le loro case solo nei casi espressamente
3 2, 3 | CAPITOLO I~ CASE RELIGIOSE: EREZIONE E SOPPRESSIONE ~
4 2, 3, 608 | del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio,
5 2, 3, 609 | Can. 609 - §1. Le case di un istituto religioso
6 2, 3, 610 | 610 - §1. L'erezione di case si compie tenuta presente
7 2, 3, 621 | designa l'unione di più case che costituisce una parte
8 2, 3, 622 | dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli
9 2, 3, 624 | e per i Superiori delle case sui iuris.~§2. Il diritto
10 2, 3, 628 | la frequenza stabilita le case e i religiosi loro affidati,
11 2, 3, 628 | can. 615; 2) le singole case di un istituto di diritto
12 2, 3, 630 | monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità
13 2, 3, 634 | istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche
14 2, 3, 707 | abitare, anche fuori dalle case del proprio istituto, a
15 2, 3, 741 | costituzioni, le loro parti e le case, sono persone giuridiche
16 4, 1, 860 | non si conferisca nelle case private, a meno che l'Ordinario
17 7, 1, 1427| controversia tra religiosi o case dello stesso istituto religioso
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