TITOLO IV
LE PRELATURE PERSONALI (Cann. 294 –
297)
Can. 294 - Al fine
di promuovere un'adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali
opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o pcr le diverse categorie
sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da
presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le conferenze dei Vescovi
interessati.
Can.
295 - §1. La prelatura personale è retta
dagli statuti fatti dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto un Prelato
come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario
nazionale o internazionale, di incardinare gli alunni e di promuoverli agli
ordini con il titolo del servizio della prelatura.
§2. Il Prelato deve provvedere sia alla formazione
spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro
decoroso sostentamento.
Can. 296 - I laici
possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante
convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica
cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano
determinati con precisione negli statuti.
Can. 297 -
Parimenti gli statuti definiscano i rapporti della prelatura personale con gli
Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o
intende esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere
pastorali o missionarie.
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