TITOLO V
LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI (Cann. 298 –
329)
CAPITOLO I
NORME COMUNI
Can.
298 - §1. Nella Chiesa vi sono
associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di
vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici
insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più
perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad
altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio
di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo
spirito cristiano.
§2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto
alle associazioni erette, lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica
competente.
Can.
299 - §1. I fedeli hanno il diritto di
costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro per conseguire
i fini di cui al [link] can. 298, §1, fermo restando
il disposto del [link] can. 301, §1.
§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate
dall'autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.
§3. Nessuna associazione privata di fedeli è
riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono esaminati dall'autorità
competente.
Can. 300 - Nessuna
associazione assuma il nome di "cattolica", se non con il consenso
dell'autorità ecclesiastica competente a norma del [link] can.
312.
Can.
301 - §1. Spetta unicamente all'autorità
ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano
l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del
culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è
riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica.
§2. L'autorità ecclesiastica competente, se lo giudica
opportuno, può erigere associazioni di fedeli anche per il conseguimento
diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato
sufficientemente provveduto mediante iniziative private.
§3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità
ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche.
Can. 302 - Le associazioni
di fedeli si chiamano clericali se sono dirette da chierici, assumono
l'esercizio dell'ordine sacro e sono riconosciute come tali dall'autorità
competente.
Can. 303 - Le
associazioni i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla
perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto
religioso, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso, assumono il nome di
terzi ordini oppure un altro nome adatto.
Can. 304 - §1.
Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque
titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti
il fine dell'associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le
condizioni richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate
le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al
tempo e al luogo.
§2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del
tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.
Can. 305 - §1.
Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità
ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia
conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino
abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il
dovere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono
anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei
canoni seguenti.
§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le
associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario
del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro
azione nella diocesi.
Can. 306 - Perché
uno possa fruire dei diritti e dei privilegi dell'associazione, delle
indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse, è necessario e
sufficiente che vi sia validamente accolto e non dimesso legittimamente dalla
medesima, secondo le disposizioni del diritto e degli statuti
dell'associazione.
Can. 307 - §1.
L'accettazione dei membri avvenga a norma del diritto e degli statuti di
ciascuna associazione.
§2. La stessa persona può essere iscritta a più
associazioni.
§3. I membri degli istituti religiosi possono aderire
alle associazioni, a norma del diritto proprio, col consenso del proprio
superiore.
Can. 308 - Nessuno,
legittimamente iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta
causa, a norma del diritto e degli statuti.
Can. 309 - Le
associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e
degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l'associazione stessa, di
tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli
amministratori dei beni.
Can. 310 -
Un'associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può
essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono
congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari
e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante
un mandatario o procuratore.
Can. 311 - I membri
di istituti di vita consacrata che presiedono o assistono associazioni in
qualche modo unite al proprio istituto, abbiano cura che tali associazioni
prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in diocesi, soprattutto
operando, sotto la direzione dell'Ordinario del luogo, insieme con le
associazioni finalizzate all'esercizio dell'apostolato nella diocesi.
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