CAPITOLO II
ASSOCIAZIONI
PUBBLICHE DI FEDELI
Can. 312 - §1.
L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è: 1) la Santa Sede per
le associazioni universali e internazionali; 2) la Conferenza Episcopale
nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè
che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività
in tutta una nazione; 3) il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio
per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia
sono eccettuate le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato
ad altri per privilegio apostolico.
§2. Per erigere validamente nella diocesi
un'associazione o una sua sezione, anche se ciò avviene in forza di un
privilegio apostolico, si richiede il consenso scritto del Vescovo diocesano;
tuttavia il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa di un
istituto religioso vale anche per l'erezione, presso la stessa casa o presso la
chiesa annessa, di una associazione propria di quell'istituto.
Can. 313 -
Un'associazione pubblica, come pure una confederazione di associazioni
pubbliche, per lo stesso decreto con cui viene eretta dall'autorità
ecclesiastica competente a norma del [link] can. 312,
è costituita persona giuridica e riceve, per quanto è richiesto, la missione
per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa.
Can. 314 - Gli
statuti di ogni associazione pubblica, la loro revisione e il loro cambiamento
necessitano dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica cui compete erigere
l'associazione a norma del [link] can. 312, §1.
Can. 315 - Le
associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle iniziative
che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a norma
degli statuti, però sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica di
cui al [link] can. 312, §1.
Can. 316 - §1. Non
può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha
pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla
comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o
dichiarata.
§2. Coloro che, dopo essere stati legittimamente
associati, vengono a trovarsi nel caso di cui al §1, premessa un'ammonizione,
siano dimessi dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di
ricorso all'autorità ecclesiastica di cui al [link] can. 312,
§1.
Can. 317 - §1. Se
non si prevede altro negli statuti, spetta all'autorità ecclesiastica di cui al
[link] can. 312, §1 confermare il moderatore
dell'associazione pubblica eletto dalla stessa, istituire colui che è stato
presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la stessa autorità
ecclesiastica poi nomina il cappellano o l'assistente ecclesiastico, dopo aver
sentito, se risulta opportuno, gli officiali maggiori dell'associazione.
§2. La norma stabilita al §1 vale anche per le
associazioni erette da membri di istituti religiosi in forza di un privilegio
apostolico, al di fuori delle proprie chiese o delle proprie case; nelle
associazioni poi erette da membri di istituti religiosi presso la propria
chiesa o presso la propria casa, la nomina o la conferma del moderatore e del
cappellano spetta al superiore dell'istituto, a norma degli statuti.
§3. Nelle associazioni non clericali, i laici possono
ricoprire l'incarico di moderatore; il cappellano o l'assistente ecclesiastico
non siano assunti a tale compito, a meno che negli statuti non sia disposto
diversamente.
§4. Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate
direttamente all'esercizio dell'apostolato, non siano moderatori coloro che
occupano còmpiti direttivi nei partiti politici.
Can. 318 - §1. In
circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica
di cui al [link] can. 312, §1 può designare un
commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione.
§2. Il moderatore di un'associazione pubblica può
essere rimosso, per giusta causa, da chi lo ha nominato o confermato, tuttavia
dopo aver sentito sia il moderatore stesso, sia gli officiali maggiori
dell'associazione, a norma degli statuti; il cappellano può essere rimosso, a
norma dei cann. [link] 192-195, da chi lo ha nominato.
Can. 319 - §1.
Un'associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in
modo diverso, a norma degli statuti amministra i beni che possiede, sotto
l'alta direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al
[link] can. 312, §1, alla quale ogni anno deve rendere
conto dell'amministrazione.
§2. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un
fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte.
Can. 320 - §1. Le
associazioni erette dalla Santa Sede possono essere soppresse solo dalla Santa
Sede stessa.
§2. Per gravi cause la conferenza dei Vescovi può
sopprimere le associazioni erette dalla conferenza stessa; il Vescovo diocesano
può sopprimere le associazioni che egli stesso ha eretto e anche le
associazioni erette, per indulto apostolico, da membri di istituti religiosi
col consenso del Vescovo diocesano.
§3. Un'associazione pubblica non venga soppressa
dall'autorità competente, senza aver prima sentito il suo moderatore e gli
altri officiali maggiori.
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