CAPITOLO III
ASSOCIAZIONI
PRIVATE DI FEDELI
Can. 321 - Le
associazioni private sono dirette e presiedute dai fedeli, secondo le
disposizioni degli statuti.
Can. 322 - §1.
Un'associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica per
decreto formale dell'autorità ecclesiastica competente di cui al
[link] can. 312.
§2. Nessuna associazione privata di fedeli può
acquistare personalità giuridica se i suoi statuti non sono stati approvati
dall'autorità ecclesiastica di cui al [link] can. 312,
§1; tuttavia l'approvazione degli statuti non cambia la natura
privata dell'associazione.
Can. 323 - §1.
Quantunque le associazioni private di fedeli godano di autonomia a norma del
[link] can. 321, sono soggette alla vigilanza
dell'autorità ecclesiastica a norma del [link] can.
305, come pure al governo della medesima autorità.
§2. Spetta ancora all'autorità ecclesiastica, nel
rispetto della autonomia propria delle associazioni private, vigilare e fare in
modo che si eviti la dispersione delle forze e ordinare al bene comune
l'esercizio del loro apostolato.
Can. 324 - §1.
L'associazione privata di fedeli designa liberamente il moderatore e gli
officiali a norma degli statuti.
§2. L'associazione privata di fedeli può scegliere
liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che
esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è
scelto deve avere la conferma dell'Ordinario del luogo.
Can. 325 - §1.
L'associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede,
secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell'autorità
ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini
dell'associazione.
§2. È pure soggetta all'autorità dell'Ordinario del
luogo, a norma del [link] can. 1301, per quanto
riguarda l'amministrazione e la distribuzione dei beni che le sono stati donati
o lasciati per cause pie.
Can. 326 - §1.
L'associazione privata di fedeli si estingue a norma degli statuti; può anche
essere soppressa dall'autorità competente se la sua attività è causa di danno
grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i
fedeli.
§2. La destinazione dei beni di un'associazione
estinta deve essere determinata a norma degli statuti, salvi i diritti
acquisiti e la volontà degli offerenti.
|