Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO II IL POPOLO DI DIO
    • PARTE PRIMA I FEDELI (Cann. 204 – 207)
        • TITOLO V LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI (Cann. 298 – 329)
          • CAPITOLO IV  NORME SPECIALI PER LE ASSOCIAZIONI DI LAICI
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

CAPITOLO IV

 NORME SPECIALI PER LE ASSOCIAZIONI DI LAICI

Can. 327 - I fedeli laici tengano in grande considerazione le associazioni costituite per i fini spirituali di cui al  [link] can. 298, specialmente quelle che si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali e in tal modo favoriscono intensamente un rapporto più intimo fra fede e vita.

Can. 328 - Coloro che dirigono le associazioni di laici, anche quelle erette in forza di un privilegio apostolico, facciano in modo che le proprie associazioni collaborino, dove ciò risulta opportuno, con altre associazioni di fedeli e che sostengano volentieri le diverse opere cristiane, soprattutto quelle esistenti nello stesso territorio.

Can. 329 - I moderatori delle associazioni di laici facciano in modo che i membri dell'associazione siano debitamente formati all'esercizio dell'apostolato specificamente laicale.

 




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License