Articolo 1 - Il Romano Pontefice
Can. 331 - Il Vescovo
della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore
singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai
suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore
qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha
potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà
che può sempre esercitare liberamente.
Can. 332 - §1. Il
Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione
legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di
conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere
episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto
fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.
§2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo
ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e
che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la
accetti.
Can. 333 - §1. Il
Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo sulla Chiesa
universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le
Chiese particolari e i loro raggruppamenti; con tale primato viene
contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e
immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura.
§2. Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio
di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli
altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di
determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia
collegiale, di esercitare tale ufficio.
§3. Non si dà appello né ricorso contro la sentenza o
il decreto del Romano Pontefice.
Can. 334 -
Nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che
possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei
Vescovi. Inoltre gli sono di aiuto i Padri Cardinali e altre persone, come pure
diverse istituzioni, secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e
istituzioni adempiono in suo nome e per sua autorità l'incarico loro affidato
per il bene di tutte le Chiese, secondo le norme determinate dal diritto.
Can. 335 - Mentre
la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel
governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate
per tali circostanze.
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