Articolo 2 - Il Collegio dei
Vescovi
Can. 336 - Il
Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i
Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica
con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il
corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto
di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
Can. 337 - §1. Il
Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa
universale nel Concilio Ecumenico.
§2. Esercita la medesima potestà mediante l'azione
congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o
liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto
collegiale.
§3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità
della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può
esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale.
Can. 338 - §1.
Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico,
presiedendolo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio
stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti.
§2. Spetta al Romano Pontefice determinare le
questioni da trattare nel Concilio e stabilire l'ordinamento da osservare in
esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice,
possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano
Pontefice.
Can. 339 - §1.
Tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi hanno il
diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico con voto deliberativo.
§2. Alcuni altri inoltre, che non sono insigniti della
dignità episcopale, possono essere chiamati al Concilio Ecumenico dall'autorità
suprema della Chiesa, alla quale spetta determinare il loro ruolo nel Concilio.
Can. 340 - Nel caso
che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione del Concilio,
questo viene interrotto per il diritto stesso, finché il nuovo Sommo Pontefice
non abbia ordinato di proseguirlo o non l'abbia sciolto.
Can. 341 - §1. Non
hanno forza obbligante se non quei decreti del Concilio Ecumenico che, insieme
con i Padri del Concilio, siano stati approvati dal Romano Pontefice, da lui
confermati e per suo comando promulgati.
§2. Perché abbiano forza obbligante devono avere la
stessa conferma e promulgazione i decreti che emana il Collegio dei Vescovi
quando pone un'azione propriamente collegiale secondo una modalità diversa,
indetta dal Romano Pontefice o da lui deliberatamente recepita.
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