CAPITOLO II
IL SINODO DEI
VESCOVI
Can. 342 - Il
sinodo dei Vescovi è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni
dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione
fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro
consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e
dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina
ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della
Chiesa nel mondo.
Can. 343 - Spetta
al sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti,
non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a meno che in casi
determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le
decisioni del sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa.
Can. 344 - Il
sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice,
al quale spetta propriamente: 1) convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga
opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee; 2) ratificare
l'elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono essere eletti,
e altresì designare e nominare gli altri membri; 3) stabilire gli argomenti
delle questioni da trattare in tempo opportuno, a norma del diritto peculiare,
prima della celebrazione del Sinodo; 4) definire l'ordine dei lavori; 5)
presiedere il sinodo personalmente o attraverso altri; 6) concludere,
trasferire, sospendere e sciogliere il sinodo.
Can. 345 - Il
sinodo dei Vescovi può riunirsi in assemblea generale ordinaria o
straordinaria, in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il
bene della Chiesa universale, oppure può riunirsi in assemblea speciale, in cui
vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni
determinate.
Can. 346 - §1. Il
sinodo dei Vescovi che si riunisce in assemblea generale ordinaria è composto
di membri, la maggioranza dei quali Vescovi che vengono eletti per le singole
assemblee dei Vescovi, secondo le modalità determinate dal diritto peculiare
del sinodo; altri vengono deputati in forza del medesimo diritto, altri sono
nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri
di istituti religiosi clericali, eletti a norma del medesimo diritto peculiare.
§2. Il sinodo dei Vescovi, riunito in assemblea
generale straordinaria per trattare affari che richiedono una soluzione
sollecita, è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, deputati dal
diritto peculiare del sinodo in ragione dell'ufficio svolto; altri poi nominati
direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di
istituti religiosi clericali eletti a norma del medesimo diritto.
§3. Il sinodo dei Vescovi che si riunisce in assemblea
speciale è composto soprattutto di membri scelti da quelle regioni per le quali
il sinodo viene convocato, a norma del diritto peculiare da cui è retto il
sinodo.
Can. 347 - §1.
Quando l'assemblea del sinodo dei Vescovi viene conclusa dal Romano Pontefice,
cessa l'incarico affidato nel sinodo stesso ai Vescovi e agli altri membri.
§2. Se la Sede Apostolica diviene vacante dopo la
convocazione del sinodo o durante la sua celebrazione, per il diritto stesso è
sospesa l'assemblea del sinodo, come pure l'incarico assegnato in esso ai
membri, finché il nuovo Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la
sua continuazione.
Can. 348 - §1. Il
sinodo dei Vescovi ha una segreteria generale permanente presieduta dal
Segretario generale, nominato dal Romano Pontefice, al quale è d'aiuto il
consiglio di segreteria composto di Vescovi, alcuni dei quali vengono eletti, a
norma del diritto peculiare, dallo stesso sinodo dei Vescovi, altri nominati dal
Romano Pontefice; l'incarico di tutti costoro però cessa quando inizia la nuova
assemblea generale.
§2. Vengono inoltre costituiti per ogni assemblea del
sinodo dei Vescovi uno o più segretari speciali, nominati dal Romano Pontefice,
i quali rimangono nell'ufficio affidato solo fino al termine dell'assemblea del
sinodo.
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