CAPITOLO III
I CARDINALI DI
SANTA ROMANA CHIESA
Can. 349 - I
Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta
provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare;
inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente
quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza,
sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera
nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.
Can. 350 - §1. Il
Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l'ordine episcopale, cui
appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una
Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati
nel Collegio dei Cardinali; l'ordine presbiterale e l'ordine diaconale.
§2. A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e
diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia
nell'Urbe.
§3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei
Cardinali, hanno come titolo la propria sede patriarcale.
§4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di
Ostia, insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo precedente.
§5. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata
dal Sommo Pontefice, i Cardinali dell'ordine presbiterale, nel rispetto della
priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i
Cardinali dell'ordine diaconale ad un'altra diaconia e, se sono rimasti per un
intero decennio nell'ordine diaconale, possono passare anche all'ordine
presbiterale.
§6. Il Cardinale che passa per opzione dall'ordine
diaconale all'ordine presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali
presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.
Can. 351 - §1. Ad
essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice
uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, in modo
eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli
affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione
episcopale.
§2. I Cardinali vengono creati con un decreto del
Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali;
dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei
diritti definiti dalla legge.
§3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se
il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione, riservandosi però il nome in
pectore, durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun
diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso
pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali
diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.
Can. 352 - §1.
Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il
Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo
sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter pares.
§2. Quando l'ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali
insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza
del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al
proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo
nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l'eletto.
§3. Nello stesso modo previsto al §2, sotto la
presidenza del Decano, viene eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice
approvare anche l'elezione del Sottodecano.
§4. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo
hanno, acquistino il domicilio nell'Urbe.
Can. 353 - §1. I
Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo
Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del
Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere
ordinari o straordinari.
§2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i
Cardinali, almeno quelli che si trovano nell'Urbe, per essere consultati su
qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per
compiere determinati atti della massima solennità.
§3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra
quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di
questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.
§4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino
particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali,
vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono
invitati.
Can. 354 - I Padri
Cardinali preposti ai dicasteri o agli altri organismi permanenti della Curia
Romana e della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo
anno di età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia
all'ufficio, ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.
Can. 355 - §1.
Spetta al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora
non fosse ordinato; se il Decano è impedito, tale diritto spetta al
Sottodecano, e se anche quest'ultimo è impedito, al Cardinale più anziano
dell'ordine episcopale.
§2. Il Cardinale Proto-diacono annuncia al popolo il
nome del Sommo Pontefice neo-eletto; inoltre impone il pallio ai Metropoliti o
lo consegna ai loro procuratori, in nome del Romano Pontefice.
Can. 356 - I
Cardinali sono tenuti all'obbligo di collaborare assiduamente col Romano
Pontefice; perciò i Cardinali che ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, se
non sono Vescovi diocesani, sono tenuti all'obbligo di risiedere nell'Urbe; i
Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si rechino a
Roma ogni volta che sono convocati dal Romano Pontefice.
Can. 357 - §1. I
Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una
chiesa nell'Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali
diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di
esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in ciò che
riguarda l'amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle chiese.
§2. I Cardinali che si trovano fuori dell'Urbe e fuori
della propria diocesi, sono esenti dalla potestà di governo del Vescovo della
diocesi in cui dimorano in tutto ciò che riguarda la propria persona.
Can. 358 - Al
Cardinale al quale il Romano Pontefice dia l'incarico di rappresentano in
qualche solenne celebrazione o in qualche assemblea di persone, come Legato a
latere, cioè come suo alter ego, come pure al Cardinale al quale venga affidato
di compiere un determinato incarico pastorale come suo inviato speciale,
compete solo quanto gli è demandato dal Romano Pontefice.
Can. 359 - Mentre
la Sede Apostolica è vacante, il sacro Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa
solamente quella potestà che gli è conferita nella legge peculiare.
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