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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO II IL POPOLO DI DIO
    • PARTE SECONDA LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
      • SEZIONE I LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA (Cann. 330 – 367)
          • CAPITOLO IV  LA CURIA ROMANA
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CAPITOLO IV

 LA CURIA ROMANA

Can. 360 - La Curia Romana, mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali, e da altri Organismi; la loro costituzione e competenza vengono definite da una legge peculiare.

Can. 361 - Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana.




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