CAPITOLO V
I LEGATI DEL
ROMANO PONTEFICE
Can. 362 - Il
Romano Pontefice ha il diritto nativo e indipendente di nominare e inviare suoi
Legati sia presso le Chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni, sia
presso gli Stati e le Autorità pubbliche, come pure di trasferirli e
richiamarli, nel rispetto però delle norme del diritto internazionale per quanto
riguarda l'invio e la revoca dei Legati accreditati presso i Governi.
Can. 363 - §1. Ai
Legati del Romano Pontefice è affidato l'ufficio di rappresentare stabilmente
lo stesso Romano Pontefice presso le Chiese particolari o anche presso gli
Stati e le Autorità pubbliche cui sono stati inviati.
§2. Rappresentano la Sede Apostolica anche coloro che
sono incaricati di una Missione pontificia come Delegati od Osservatori presso i
Consigli internazionali o presso le Conferenze e i Congressi.
Can. 364 - Il
compito principale del Legato pontificio è quello di rendere sempre più saldi
ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Sede Apostolica e le
Chiese particolari. Spetta perciò al Legato pontificio nell'ambito della sua
circoscrizione: 1) informare la Sede Apostolica sulle condizioni in cui versano
le Chiese particolari, nonché su tutto ciò che tocca la vita stessa della
Chiesa e il bene delle anime; 2) assistere i Vescovi con l'azione e il
consiglio, senza pregiudizio per l'esercizio della loro potestà legittima; 3)
favorire relazioni frequenti con la Conferenza Episcopale, fornendo ad essa
tutto l'aiuto possibile; 4) per quanto riguarda la nomina dei Vescovi,
comunicare o proporre i nomi dei candidati alla Sede Apostolica, nonché
istruire il processo informativo sui promovendi, secondo le norme date dalla
Sede Apostolica; 5) adoperarsi per promuovere tutto ciò che riguarda la pace, il
progresso e la cooperazione tra i popoli; 6) cooperare con i Vescovi per
favorire opportuni scambi fra la Chiesa cattolica e le altre Chiese o comunità
ecclesiali, anzi anche con le religioni non cristiane; 7) in azione congiunta
con i Vescovi, difendere di fronte ai governanti degli Stati tutto ciò che
riguarda la missione della Chiesa e della Sede Apostolica; 8) esercitare
inoltre le facoltà e adempiere gli altri mandati affidatigli dalla Sede
Apostolica.
Can. 365 - §1. È
inoltre compito peculiare del Legato pontificio che esercita contemporaneamente
una legazione presso gli Stati secondo le norme del diritto internazionale: 1)
promuovere e sostenere le relazioni fra la Sede Apostolica e le Autorità dello
Stato; 2) affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato;
trattare in modo particolare la stipulazione e l'attuazione dei concordati e
delle altre convenzioni similari.
§2. Nella trattazione delle questioni di cui al §1, a
seconda che lo suggeriscano le circostanze, il Legato pontificio non ometta di
richiedere il parere e il consiglio dei Vescovi della circoscrizione
ecclesiastica e li informi sull'andamento dei lavori.
Can. 366 - Atteso
il carattere peculiare dell'ufficio di Legato: 1) la sede della Legazione
pontificia è esente dalla potestà di governo dell'Ordinario del luogo, a meno
che non si tratti della celebrazione di matrimoni; 2) il Legato pontificio,
avvertiti, per quanto è possibile, gli Ordinari del luogo, può compiere
celebrazioni liturgiche, anche pontificali, in tutte le chiese della sua
legazione.
Can. 367 -
L'ufficio di Legato pontificio non cessa quando diviene vacante la Sede
Apostolica, a meno che non venga stabilito diversamente nella lettera
pontificia; cessa invece quando scade il mandato, con l'intimazione della
revoca, con la rinuncia accettata dal Romano Pontefice.
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