CAPITOLO II
I VESCOVI
Articolo 1 - I Vescovi in genere
Can. 375 - §1. I
Vescovi, che per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo
Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa,
perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e
ministri del governo.
§2. Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi
ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e
governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se
non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio.
Can. 376 - Si
chiamano diocesani i Vescovi ai quali è stata affidata la cura di una diocesi;
gli altri si chiamano titolari.
Can. 377 - §1. Il
Sommo Pontefice nomina liberamente i Vescovi, oppure conferma quelli che sono
stati legittimamente eletti.
§2. Almeno ogni triennio i Vescovi di una provincia ecclesiastica,
oppure, dove le circostanze lo suggeriscono, le conferenze dei Vescovi,
mediante una consultazione comune e segreta, compilino un elenco di presbiteri,
anche membri di istituti di vita consacrata, che risultino particolarmente
idonei all'episcopato, e lo trasmettano alla Sede Apostolica, fermo restando il
diritto di ciascun Vescovo di presentare separatamente alla Sede Apostolica i
nomi dei presbiteri che giudica degni e idonei alla funzione episcopale.
§3. A meno che non sia stato stabilito legittimamente
in modo diverso, ogni volta che deve essere nominato un Vescovo diocesano o un
Vescovo coadiutore, per proporre la cosiddetta terna alla Sede Apostolica,
spetta al Legato pontificio ricercare singolarmente e comunicare alla stessa
Sede Apostolica, insieme con il suo voto, ciò che suggeriscono il Metropolita e
i Suffraganei della provincia, alla quale appartiene la diocesi in questione, o
con la quale è aggregata, e altresì il presidente della conferenza dei Vescovi;
il Legato pontificio inoltre ascolti alcuni del collegio dei consultori e del
capitolo cattedrale e, se lo riterrà opportuno, richieda anche singolarmente e
in segreto il parere di altri, del clero diocesano e religioso, come pure di
laici distinti per saggezza.
§4. Se non è stato legittimamente disposto in modo
diverso, il Vescovo diocesano che ritenga si debba dare un ausiliare alla sua
diocesi, proponga alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre presbiteri
idonei a tale ufficio.
§5. Per il futuro non verrà concesso alle autorità
civili alcun diritto e privilegio di elezione, nomina, presentazione o
designazione dei Vescovi.
Can. 378 - §1. Per
l'idoneità di un candidato all'episcopato, si richiede che: 1) sia eminente per
fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù
umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a
compiere l'ufficio in questione; 2) goda di buona reputazione; 3) abbia almeno
trentacinque anni di età; 4) sia presbitero almeno da cinque anni; 5) abbia
conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia
o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede
Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline.
§2. Il giudizio definitivo sull'idoneità del candidato
spetta alla Sede Apostolica.
Can. 379 - Se non è
legittimamente impedito, chi è promosso all'Episcopato deve ricevere la
consacrazione episcopale, entro tre mesi dalla ricezione della lettera
apostolica, e comunque, prima che prenda possesso del suo ufficio.
Can. 380 - Prima di
prendere possesso canonico del suo ufficio, colui che è promosso emetta la
professione di fede e presti giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica,
secondo la formula approvata dalla stessa Sede Apostolica.
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