Articolo 2 - I Vescovi diocesani
Can. 381 - §1.
Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà
ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio
pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del
Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità
ecclesiastica.
§2. Nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano,
a meno che non risulti diversamente per la natura della cosa o per una
disposizione del diritto, coloro che presiedono le altre comunità di fedeli di
cui al [link] can. 368.
Can. 382 - §1. Il
Vescovo promosso non può intromettersi nell'esercizio dell'ufficio affidatogli,
se prima non ha preso possesso canonico della diocesi; tuttavia può esercitare
gli uffici che aveva nella medesima diocesi prima della promozione, fermo
restando il disposto del [link] can. 409, §2.
§2. Se non è legittimamente impedito, colui che è
promosso all'ufficio di Vescovo diocesano deve prendere possesso canonico della
sua diocesi entro quattro mesi dalla ricezione della lettera apostolica, se non
è già stato consacrato Vescovo; entro due mesi dalla ricezione, se è già
consacrato.
§3. Il Vescovo prende possesso canonico della diocesi
nel momento in cui esibisce nella diocesi stessa, personalmente o mediante un
procuratore, la lettera apostolica al collegio dei consultori, alla presenza
del cancelliere della curia, che mette agli atti il fatto, oppure, nelle
diocesi di nuova erezione, nel momento in cui comunica al clero e al popolo
presenti nella chiesa cattedrale tale lettera, mentre il presbitero più anziano
tra i presenti mette agli atti il fatto.
§4. Si raccomanda vivamente che la presa di possesso
canonico avvenga nella chiesa cattedrale in un atto liturgico, alla presenza
del clero e del popolo.
Can. 383 - §1.
Nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri
sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di
qualsiasi età, condizione o nazione, sia di coloro che abitano nel territorio
sia di coloro che vi si trovano temporaneamente, rivolgendosi con animo
apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono
usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso
quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa.
§2. Se ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso,
provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del
medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale.
§3. Abbia un atteggiamento di umanità e di carità nei
confronti dei fratelli che non sono nella piena comunione con la Chiesa
cattolica, favorendo anche l'ecumenismo, come viene inteso dalla Chiesa.
§4. Consideri affidati a sé nel Signore i non
battezzati, affinché risplenda anche per loro la carità di Cristo, di cui il
Vescovo deve essere testimone di fronte a tutti.
Can. 384 - Il
Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri che deve ascoltare
come aiutanti e consiglieri, difenda e curi i loro diritti in modo che
adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato e in modo che abbiano a
disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la
vita spirituale e intellettuale; così pure faccia in modo che si provveda al
loro onesto sostentamento e all'assistenza sociale, a norma del diritto.
Can. 385 - Il
Vescovo diocesano favorisca in sommo grado le vocazioni ai diversi ministeri e
alla vita consacrata, avendo cura in modo speciale delle vocazioni sacerdotali
e missionarie.
Can. 386 - §1. Il
Vescovo diocesano è tenuto a proporre e spiegare ai fedeli le verità di fede
che si devono credere e applicare nei costumi, predicando personalmente con
frequenza; abbia anche cura che si osservino fedelmente le disposizioni e i
canoni che riguardano il ministero della parola, soprattutto l'omelia e la
formazione catechetica, in modo che venga offerta a tutti la dottrina
cristiana.
§2. Difenda con fermezza, usando i metodi più adatti,
l'integrità e l'unità della fede che si deve professare, riconoscendo tuttavia
la giusta libertà nell'ulteriore approfondimento delle verità.
Can. 387 - Il
Vescovo diocesano, consapevole di essere tenuto ad offrire un esempio di
santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita, si impegni a
promuovere con ogni mezzo la santità dei fedeli, secondo la vocazione propria
di ciascuno, ed essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si
adoperi di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia
mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero
pasquale.
Can. 388 - §1. Il
Vescovo diocesano, dopo aver preso possesso della diocesi, deve applicare la
Messa per il popolo che gli è affidato, ogni domenica e nelle altre feste che
nella sua regione sono di precetto.
§2. Il Vescovo deve celebrare ed applicare personalmente
la Messa per il popolo nei giorni di cui al §1; se però ne è legittimamente
impedito, la applichi in tali giorni tramite un altro, o personalmente in
giorni diversi.
§3. Il Vescovo al quale sono affidate, oltre alla
propria, altre diocesi, anche a titolo di amministrazione, soddisfa l'obbligo
applicando una sola Messa per tutto il popolo che gli è affidato.
§4. Il Vescovo che non abbia soddisfatto l'obbligo di
cui ai §§1-3, applichi quanto prima per il popolo tante Messe quante ne ha
tralasciate.
Can. 389 - Presieda
frequentemente nella chiesa cattedrale o in un'altra chiesa della sua diocesi
alla celebrazione della santissima Eucaristia, soprattutto nelle feste di
precetto e nelle altre solennità.
Can. 390 - Il
Vescovo diocesano può celebrare pontificali in tutta la sua diocesi; non però
fuori della sua diocesi senza il consenso espresso, o almeno ragionevolmente
presunto, dell'Ordinario del luogo.
Can. 391 - §1.
Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con
potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto.
§2. Il Vescovo esercita la potestà legislativa
personalmente; esercita la potestà esecutiva sia personalmente sia mediante i
Vicari generali o episcopali, a norma del diritto; esercita la potestà
giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a
norma del diritto.
Can. 392 - §1.
Poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a
promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere
l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche.
§2. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina
ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei
sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e
nell'amministrazione dei beni.
Can. 393 - In tutti
i negozi giuridici della diocesi, è il Vescovo diocesano che la rappresenta.
Can. 394 - §1. Il
Vescovo favorisca nella diocesi le diverse forme dell'apostolato e curi che in
tutta la diocesi o nei suoi distretti particolari tutte le opere di apostolato,
mentre conservano l'indole propria di ciascuna, siano coordinate sotto la sua
direzione.
§2. Solleciti l'adempimento del dovere, a cui sono
tenuti i fedeli, di esercitare l'apostolato secondo la condizione e
l'attitudine di ciascuno e li esorti a partecipare e a sostenere le varie opere
di apostolato, secondo le necessità di luogo e di tempo.
Can. 395 - §1. Il
Vescovo diocesano, anche se ha il coadiutore o l'ausiliare, è tenuto alla legge
della residenza personale in diocesi.
§2. Tranne che a motivo della visita ad Limina, dei
Concili, del sinodo dei Vescovi, della conferenza dei Vescovi, a cui debba
partecipare, oppure di un altro ufficio legittimamente affidatogli, può
rimanere assente dalla diocesi per giusta causa non più di un mese, sia
continuo sia interrotto, purché rimanga assicurato che per la sua assenza la
diocesi non risenta alcun danno.
§3. Non sia assente dalla diocesi nei giorni di
Natale, della Settimana Santa e della Risurrezione del Signore, della
Pentecoste e del Corpo e del Sangue di Cristo, se non per una causa grave e
urgente.
§4. Se il Vescovo è rimasto assente illegittimamente
dalla diocesi più di sei mesi, il Metropolita informi la Sede Apostolica della
sua assenza; se poi si tratta del Metropolita, faccia la stessa cosa il
suffraganeo più anziano.
Can. 396 - §1. Il
Vescovo è tenuto all'obbligo di visitare ogni anno la diocesi, o tutta o in
parte, in modo da visitare tutta la diocesi almeno ogni cinque anni, o personalmente
oppure, se è legittimamente impedito, tramite il Vescovo coadiutore, o
l'ausiliare, o il Vicario generale o episcopale, o un altro presbitero.
§2. È in facoltà del Vescovo scegliere i chierici che
preferisce come accompagnatori e aiutanti nella visita, riprovato ogni
privilegio o consuetudine contraria.
Can. 397 - §1. Sono
soggetti alla visita ordinaria del Vescovo le persone, le istituzioni
cattoliche, le cose e i luoghi pii che sono nell'ambito della diocesi.
§2. Il Vescovo può visitare i membri degli istituti
religiosi di diritto pontificio e le loro case solo nei casi espressamente
previsti dal diritto.
Can. 398 - Il
Vescovo si impegni a compiere la visita pastorale con la dovuta diligenza;
faccia attenzione a non gravare su alcuno con spese superflue.
Can. 399 - §1. Il
Vescovo diocesano è tenuto a presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo
Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli, secondo la forma e il tempo
stabiliti dalla Sede Apostolica.
§2. Se l'anno determinato per la presentazione della
relazione coincide in tutto o in parte con il primo biennio dall'inizio del
governo della diocesi, il Vescovo, per quella volta, può astenersi dal
compilare e presentare la relazione.
Can. 400 - §1. Il
Vescovo diocesano nell'anno in cui è tenuto a presentare la relazione al Sommo
Pontefice, se non è stato stabilito diversamente dalla Sede Apostolica, si
rechi nell'Urbe per venerare le tombe dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e si
presenti al Romano Pontefice.
§2. Il Vescovo adempia personalmente tale obbligo, se
non ne è legittimamente impedito; in tal caso vi soddisfi tramite il
coadiutore, se lo ha, o l'ausiliare, oppure tramite un sacerdote idoneo del suo
presbiterio, che risieda nella sua diocesi.
§3. Il Vicario apostolico può soddisfare tale obbligo
tramite un procuratore, anche residente nell'Urbe; il Prefetto apostolico non è
tenuto a tale obbligo.
Can. 401 - §1. Il
Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a
presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà,
dopo aver valutato tutte le circostanze.
§2. Il Vescovo diocesano che per infermità o altra
grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente
invitato a presentare la rinuncia all'ufficio.
Can. 402 - §1. Il
Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di
vescovo emerito della sua diocesi e, se lo desidera, può conservare
l'abitazione nella stessa diocesi, a meno che in casi determinati, per speciali
circostanze, la Sede Apostolica non provveda diversamente.
§2. La Conferenza Episcopale deve curare che si
provveda ad un adeguato e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia, avuto
presente tuttavia l'obbligo primario a cui è tenuta la diocesi per la quale ha
prestato servizio.
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