Articolo 3 - I Vescovi coadiutori
e ausiliari
Can. 403 - §1.
Quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano
costituiti, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il
Vescovo ausiliare non ha il diritto di successione.
§2. In circostanze particolarmente gravi, anche di
carattere personale, al Vescovo diocesano può essere assegnato un Vescovo
ausiliare fornito di speciali facoltà.
§3. La Santa Sede, se ciò le risulta più opportuno,
può costituire d'ufficio un Vescovo coadiutore, che pure viene fornito di
speciali facoltà; il Vescovo coadiutore gode del diritto di successione.
Can. 404 - §1. Il
Vescovo coadiutore prende possesso del suo ufficio quando esibisce,
personalmente o mediante procuratore, la lettera apostolica di nomina al
Vescovo diocesano e al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere
di curia, che mette agli atti il fatto.
§2. Il Vescovo ausiliare prende possesso del suo ufficio
quando esibisce la lettera apostolica di nomina al Vescovo diocesano, alla
presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.
§3. Se il Vescovo diocesano è totalmente impedito, è
sufficiente che, sia il Vescovo coadiutore sia il Vescovo ausiliare, esibiscano
la lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori, alla presenza del
cancelliere della curia.
Can. 405 - §1. Il
Vescovo coadiutore, come pure il Vescovo ausiliare, hanno gli obblighi e i diritti
determinati dalle disposizioni dei canoni che seguono e definiti nella lettera
di nomina.
§2. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare di
cui al [link] can. 403, §2 assistono il Vescovo
diocesano in tutto il governo della diocesi e lo suppliscono se è assente o
impedito.
Can. 406 - §1. Il
Vescovo coadiutore, come il Vescovo ausiliare di cui al
[link] can. 403, §2, sia costituito dal Vescovo
diocesano Vicario generale; inoltre il Vescovo diocesano affidi a lui a
preferenza di altri tutto ciò che richiede, a norma del diritto, un mandato
speciale.
§2. A meno che nella lettera apostolica non si
provveda diversamente e fermo restando il disposto del §1, il Vescovo diocesano
costituisca l'ausiliare o gli ausiliari Vicari generali o almeno Vicari
episcopali, dipendenti solo dalla sua autorità oppure da quella del Vescovo
coadiutore o del Vescovo ausiliare di cui al [link] can. 403,
§2.
Can. 407 - §1.
Perché sia favorito nel migliore dei modi il bene presente e futuro della
diocesi, il Vescovo diocesano, il coadiutore e il Vescovo ausiliare di cui al
[link] can. 403, §2, si consultino tra di loro nelle
questioni di maggiore importanza.
§2. Il Vescovo diocesano, nel valutare le cause di
maggiore importanza, soprattutto di carattere pastorale, prima degli altri
voglia consultare i Vescovi ausiliari.
§3. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare, in
quanto sono chiamati a partecipare alla sollecitudine del Vescovo diocesano,
esercitino i loro compiti in modo da procedere insieme con lui di comune
accordo.
Can. 408 - §1. Il
Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare che non siano giustamente impediti,
sono obbligati, ogni volta che ne siano richiesti dal Vescovo diocesano, a
celebrare i pontificali e le altre funzioni a cui il Vescovo diocesano sarebbe
tenuto.
§2. Il Vescovo diocesano non affidi abitualmente ad un
altro i diritti episcopali e le funzioni che il Vescovo coadiutore o
l'ausiliare possono esercitare.
Can. 409 - §1. Nel
momento in cui la sede episcopale è vacante, il Vescovo coadiutore diviene
immediatamente Vescovo della diocesi per la quale era stato costituito, purché
ne abbia preso legittimo possesso.
§2. Quando la sede episcopale diviene vacante, se non
è stato stabilito in modo diverso dall'autorità competente, il Vescovo
ausiliare, finché il nuovo Vescovo non abbia preso possesso della sede,
conserva tutte e sole le potestà e facoltà di cui godeva, come Vicario generale
o come Vicario episcopale, mentre la sede era occupata; se poi non è stato
designato all'ufficio di Amministratore apostolico o di Amministratore
diocesano, eserciti tale sua potestà, conferitagli dal diritto, sotto
l'autorità dell'Amministratore apostolico o dell'Amministratore diocesano che
presiede al governo della diocesi.
Can. 410 - Il
Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare sono tenuti, come il Vescovo
diocesano, all'obbligo di risiedere in diocesi; non se ne allontanino se non
per breve tempo, tranne che a motivo di un ufficio da svolgere fuori della
diocesi o di ferie, da non protrarsi oltre un mese.
Can. 411 - Al
Vescovo coadiutore e all'ausiliare, per quanto attiene alla rinuncia
dall'ufficio, si applicano le disposizioni dei cann.
[link] 401 e [link] 402, §2.
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