CAPITOLO III
SEDE IMPEDITA E
SEDE VACANTE
Articolo 1 - La sede impedita
Can. 412 - La sede
episcopale si intende impedita se il Vescovo diocesano è totalmente impedito
nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella diocesi, non essendo in grado di
comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani a motivo di prigionia,
confino, esilio o inabilità.
Can. 413 - §1.
Mentre la sede è impedita, il governo della diocesi, se la Santa Sede non ha
provveduto in altro modo, spetta al Vescovo coadiutore se c'è; se questo manca
o è impedito, spetta ad un Vescovo ausiliare o ad un Vicario generale o
episcopale o ad un altro sacerdote, mantenendo l'ordine delle persone stabilito
nell'elenco che il Vescovo diocesano, dopo avere preso possesso della diocesi,
deve compilare quanto prima; tale elenco, che deve essere comunicato al
Metropolita, sia rinnovato almeno ogni tre anni e conservato sotto segreto dal
cancelliere.
§2. Se manca o è impedito il Vescovo coadiutore e non
sopperisce l'elenco di cui al §1, spetta al collegio dei consultori eleggere il
sacerdote che deve governare la diocesi.
§3. Colui che ha assunto il governo della diocesi a
norma dei §§1 e 2, informi quanto prima la Santa Sede che la sede è impedita e
che egli stesso ha assunto tale ufficio.
Can. 414 - Chiunque
è stato chiamato, a norma del [link] can. 413, ad
assumere provvisoriamente la cura pastorale della diocesi soltanto per il tempo
in cui la sede è impedita, nell'esercizio di tale cura pastorale è tenuto agli
obblighi e gode della potestà che, a norma del diritto, competono all'Amministratore
diocesano.
Can. 415 - Se al
Vescovo diocesano viene proibito di esercitare il proprio ufficio a motivo di
una pena ecclesiastica, il Metropolita oppure, se il Metropolita manca o se si
tratta del Metropolita stesso, il più anziano per promozione tra i suffraganei,
ricorra immediatamente alla Santa Sede perché provveda essa stessa.
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