Articolo 2 - La sede vacante
Can. 416 - La sede
episcopale diviene vacante con la morte del Vescovo diocesano, con la rinuncia
accettata dal Romano Pontefice, col trasferimento e con la privazione intimata
al Vescovo stesso.
Can. 417 - Tutto
ciò che viene compiuto dal Vicario generale o dal Vicario episcopale ha valore
finché non hanno ricevuto notizia certa della morte del Vescovo diocesano; così
pure ha valore tutto ciò che viene compiuto dal Vescovo diocesano o dal Vicario
generale o episcopale finché non abbiano ricevuto notizia certa degli atti
pontifici sopra menzionati.
Can. 418 - §1. Dal
momento che ha ricevuto notizia certa del trasferimento il Vescovo, entro due
mesi, deve raggiungere la diocesi alla quale è destinato e prenderne possesso
canonico; dal giorno della presa di possesso canonico della nuova diocesi, la
diocesi di provenienza diviene vacante.
§2. Dal momento che ha ricevuto notizia certa del
trasferimento fino alla presa di possesso canonico della nuova diocesi, il
Vescovo trasferito nella diocesi di provenienza: 1) ha la potestà di
Amministratore diocesano ed è tenuto agli agli obblighi relativi, mentre cessa
ogni potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, salvo tuttavia il
[link] can. 409, §2; 2) percepisce l'intera
rimunerazione propria dell'ufficio.
Can. 419 - Quando
la sede diviene vacante, il governo della diocesi, fino alla costituzione
dell'Amministratore diocesano, passa al Vescovo ausiliare e, se sono più d'uno,
al più anziano per promozione; se manca il Vescovo ausiliare, è affidato al
collegio dei consultori, a meno che la Santa Sede non abbia provveduto
diversamente. Colui che assume in tal modo il governo della diocesi convochi
senza indugio il collegio competente a nominare l'Amministratore diocesano.
Can. 420 - Nel
vicariato o in una prefettura apostolica quando la sede è vacante, assume il
governo il Provicario o il Proprefetto, nominato soltanto a questo effetto dal
Vicario o dal Prefetto subito dopo la presa di possesso, a meno che la Santa
Sede non abbia stabilito diversamente.
Can. 421 - §1.
Entro otto giorni dal momento in cui si è ricevuta notizia che la sede
episcopale è vacante, il collegio dei consultori, fermo restando il disposto
del [link] can. 502, §3, deve eleggere
l'Amministratore diocesano con il compito di reggere interinalmente la diocesi.
§2. Se l'Amministratore diocesano per qualsiasi causa
non viene eletto legittimamente entro il tempo prescritto, la sua nomina passa
al Metropolita e se è vacante la stessa sede metropolitana o,
contemporaneamente, la sede metropolitana e quella suffraganea, passa al
Vescovo suffraganeo più anziano per promozione.
Can. 422 - Il
Vescovo ausiliare o, se egli manca, il collegio dei consultori informi quanto
prima la Sede Apostolica della morte del Vescovo; così pure colui che è eletto Amministratore
diocesano la informi quanto prima della sua elezione.
Can. 423 - §1. Si
nomini un solo Amministratore diocesano, riprovata qualsiasi consuetudine
contraria; altrimenti l'elezione è nulla.
§2. L'Amministratore diocesano non sia
contemporaneamente economo; perciò se l'economo della diocesi viene eletto
Amministratore, il consiglio per gli affari economici elegga temporaneamente un
altro economo.
Can. 424 -
L'Amministratore diocesano venga eletto a norma dei cann.
[link] 165-178.
Can. 425 - §1.
All'ufficio di Amministratore diocesano può essere destinato validamente solo
un sacerdote che abbia compiuto i trentacinque anni di età e che non sia già
stato eletto, nominato o presentato per la medesima sede vacante.
§2. Venga eletto Amministratore diocesano un sacerdote
che si distingua per dottrina e prudenza.
§3. Se non sono state rispettate le condizioni
stabilite al §1, il Metropolita oppure, se è vacante la stessa Chiesa
metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano per promozione, dopo avere
preso conoscenza della vera situazione, nomini per quella volta
l'Amministratore; gli atti di colui che è stato eletto contro le disposizioni
del §1 sono nulli per il diritto stesso.
Can. 426 - Colui
che, mentre la sede è vacante, regge la diocesi prima della nomina
dell'Amministratore diocesano, ha la stessa potestà che il diritto riconosce al
Vicario generale.
Can. 427 - §1.
L'Amministratore diocesano è tenuto agli stessi obblighi e ha la potestà del
Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete o per la natura della cosa o
per il diritto stesso.
§2. L'Amministratore diocesano ottiene la relativa
potestà dal momento in cui accetta l'elezione, senza bisogno di conferma da
parte di alcuno, fermo restando quanto prescrive il [link] can.
833, n. 4.
Can. 428 - §1.
Mentre la sede è vacante non si proceda a innovazioni.
§2. A coloro che provvedono interinalmente al governo
della diocesi è proibito compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio
alla diocesi o ai diritti episcopali; in modo speciale è proibito a loro e
perciò a chiunque altro, sia personalmente, sia attraverso altri, di sottrarre
o distruggere o modificare qualsiasi documento della curia diocesana.
Can. 429 -
L'Amministratore diocesano è tenuto all'obbligo di risiedere nella diocesi e di
applicare la Messa per il popolo, a norma del [link] can.
388.
Can. 430 - §1.
L'ufficio dell'Amministratore diocesano cessa con la presa di possesso della
diocesi da parte del nuovo Vescovo.
§2. La rimozione dell'Amministratore diocesano è
riservata alla Santa Sede; l'eventuale rinuncia deve essere presentata in forma
autentica al collegio competente per la sua elezione, e non ha bisogno di
essere accettata; in caso di rimozione, di rinuncia o di morte
dell'Amministratore diocesano, ne venga eletto un altro, a norma del
[link] can. 421.
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