TITOLO II
I RAGGRUPPAMENTI DI CHIESE PARTICOLARI
(Cann. 431 – 459)
CAPITOLO I
PROVINCE
ECCLESIASTICHE E REGIONI ECCLESIASTICHE
Can. 431
§1. Affinché venga promossa un'azione pastorale comune
da parte di diverse diocesi vicine secondo le circostanze di persone e di
luoghi, e affinché vengano favoriti in modo più adeguato i mutui rapporti dei
Vescovi diocesani, le Chiese particolari più vicine siano riunite in province
ecclesiastiche, delimitate da un territorio determinato.
§2. D'ora in avanti non vi siano di regola diocesi
esenti; perciò le singole diocesi e le altre Chiese particolari che esistono
nell'ambito del territorio di una provincia ecclesiastica, devono far parte di
tale provincia ecclesiastica.
§3. Spetta unicamente alla suprema autorità della
Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, costituire, sopprimere o modificare le
province ecclesiastiche.
Can. 432 - §1.
Nella provincia ecclesiastica hanno autorità, a norma del diritto, il concilio
provinciale e il Metropolita.
§2. La provincia ecclesiastica gode di personalità
giuridica per il diritto stesso.
Can. 433 - §1. Se
l'utilità lo suggerisce, specialmente nelle nazioni dove sono più numerose le
Chiese particolari, le province ecclesiastiche viciniori, su proposta della
Conferenza Episcopale, possono essere congiunte dalla Santa Sede in regioni
ecclesiastiche.
La regione ecclesiastica può essere eretta in persona
giuridica.
Can. 434 -
All'assemblea dei Vescovi della regione ecclesiastica spetta favorire la
cooperazione e l'attività pastorale comune nella regione; tuttavia i poteri che
nei canoni di questo Codice sono attribuiti alla Conferenza Episcopale non
competono a tale assemblea, a meno che alcuni di essi non le siano stati
concessi in modo speciale dalla Santa Sede.
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