CAPITOLO II
I METROPOLITI
Can. 435 - Alla
provincia ecclesiastica presiede il Metropolita, che è l'Arcivescovo della
diocesi cui è preposto; tale ufficio è congiunto con una sede episcopale,
determinata o approvata dal Romano Pontefice.
Can. 436 - §1.
Nelle diocesi suffraganee spetta al Metropolita: 1) vigilare perché la fede e
la disciplina ecclesiastica siano accuratamente osservate, e informare il
Romano Pontefice su eventuali abusi; 2) fare la visita canonica, per una causa
precedentemente approvata dalla Santa Sede, se il suffraganeo l'avesse
trascurata; 3) nominare l'Amministratore diocesano, a norma dei cann.
[link] 421, §2 e [link] 425
§3.
§2. Dove le circostanze lo richiedono, la Sede
Apostolica può conferire al Metropolita funzioni e potestà peculiari da
determinare nel diritto particolare.
§3. Nessun'altra potestà di governo compete al
Metropolita nelle diocesi suffraganee; può però celebrare funzioni sacre in
tutte le chiese, come il Vescovo nella propria diocesi, dopo avere avvertito il
Vescovo, se si tratta della chiesa cattedrale.
Can. 437 - §1. Il
Metropolita è tenuto all'obbligo di chiedere personalmente o tramite un
procuratore il pallio al Romano Pontefice, entro tre mesi dalla consacrazione
episcopale oppure, se è già stato consacrato, dalla provvisione canonica; esso
esprime la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, il Metropolita
acquisisce di diritto nella propria provincia.
§2. Il Metropolita può portare il pallio, nel rispetto
delle leggi liturgiche, in qualsiasi chiesa della provincia ecclesiastica a cui
presiede; invece non può assolutamente portarlo fuori di essa, neppure col
consenso del Vescovo diocesano.
§3. Il Metropolita che venga trasferito ad un'altra
sede metropolitana, necessita di un nuovo pallio.
Can. 438 - Il
titolo di Patriarca e di Primate, al di là di una prerogativa di onore, non
comporta nella Chiesa latina alcuna potestà di governo, a meno che per qualcuno
di essi non consti diversamente per un privilegio apostolico o per una
consuetudine approvata.
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