CAPITOLO III
I CONCILI
PARTICOLARI
Can. 439 - §1. Il
concilio plenario, cioè di tutte le Chiese particolari della medesima
Conferenza Episcopale, sia celebrato ogni volta che risulti necessario o utile
alla stessa Conferenza Episcopale, con l'approvazione della Sede Apostolica.
§2. La norma stabilita dal §1 vale anche per la
celebrazione del concilio provinciale nella provincia ecclesiastica i cui
confini coincidono col territorio della nazione.
Can. 440 - §1. Il
concilio provinciale per le diverse Chiese particolari della medesima provincia
ecclesiastica, sia celebrato ogni volta che risulti opportuno a giudizio della
maggioranza dei Vescovi diocesani della provincia, salvo il
[link] can. 439, §2.
§2. Mentre è vacante la sede metropolitana, non si
convochi il concilio provinciale.
Can. 441 - Spetta
alla Conferenza Episcopale: 1) convocare il concilio plenario; 2) scegliere il
luogo in cui celebrare il concilio, nell'ambito del territorio della Conferenza
Episcopale; 3) eleggere, fra i Vescovi diocesani del concilio plenario, il
presidente, che deve essere approvato dalla Sede Apostolica; 4) determinare la
procedura e le questioni da trattare, indire l'apertura e la durata del
concilio plenario, trasferirlo, prorogarlo o scioglierlo.
Can. 442 - §1.
Spetta al Metropolita, col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei:
1) convocare il concilio provinciale; 2) scegliere il luogo della celebrazione
del concilio provinciale, nell'ambito del territorio della provincia; 3) determinare
la procedura e le questioni da trattare, indire l'apertura e la durata del
concilio provinciale, trasferirlo, prorogarlo o scioglierlo.
§2. Spetta al Metropolita, e se questi è legittimamente
impedito al Vescovo suffraganeo eletto dagli altri Vescovi suffraganei,
presiedere il concilio provinciale.
Can. 443 - §1.
Devono essere convocati ai concili particolari e in essi hanno diritto al voto
deliberativo: 1) i Vescovi diocesani; 2) i Vescovi coadiutori e ausiliari; 3)
gli altri Vescovi titolari che esercitano nel territorio uno speciale incarico,
loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale.
§2. Possono essere chiamati ai concili particolari gli
altri Vescovi titolari, anche emeriti, che si trovano nel territorio; essi poi
hanno diritto al voto deliberativo.
§3. Ai concili particolari devono essere chiamati con
voto solamente consultivo: 1) i Vicari generali e i Vicari episcopali di tutte
le Chiese particolari del territorio; 2) i Superiori maggiori degli istituti e
delle società di vita apostolica, in numero da determinare, sia per gli uomini
sia per le donne, dalla Conferenza Episcopale o dai Vescovi della provincia,
eletti rispettivamente da tutti i Superiori maggiori degli istituti e delle
società che hanno sede nel territorio; 3) i rettori delle università
ecclesiastiche e cattoliche, nonché i decani delle facoltà di teologia e di
diritto canonico, che hanno sede nel territorio; 4) alcuni rettori dei seminari
maggiori, in numero da determinarsi come al n. 2, eletti dai rettori dei
seminari situati nel territorio.
§4. Ai concili particolari possono essere chiamati,
con voto solamente consultivo, anche presbiteri e altri fedeli, in modo però
che il loro numero non superi la metà di coloro di cui ai §§1-3.
§5. Ai concili provinciali siano invitati inoltre i
capitoli cattedrali, come pure il consiglio presbiteriale e il consiglio
pastorale di ciascuna Chiesa particolare, in modo che ognuno di essi invii due
suoi membri designati collegialmente; essi però hanno voto solamente
consultivo.
§6. Ai concili particolari possono essere invitati
come ospiti anche altri, se ciò risulta opportuno a giudizio della Conferenza
Episcopale, per quanto riguarda il concilio plenario, o a giudizio del
Metropolita insieme con i Vescovi suffraganei, per quanto riguarda il concilio
provinciale.
Can. 444 - §1.
Tutti coloro che sono convocati ai concili particolari devono parteciparvi, se
non sono trattenuti da un giusto impedimento, di cui sono tenuti ad informare
il presidente del concilio.
§2. Coloro che sono convocati ai concili particolari
ed hanno in essi voto deliberativo, se sono trattenuti da un giusto impedimento,
possono mandare un procuratore; tale procuratore ha voto solamente consultivo.
Can. 445 - Il
concilio particolare cura che si provveda, nel proprio territorio, alle
necessità pastorali del popolo di Dio; esso ha potestà di governo, soprattutto
legislativa, così da poter decidere, salvo sempre il diritto universale della
Chiesa, ciò che risulta opportuno per l'incremento della fede, per ordinare
l'attività pastorale comune; per regolare i costumi e per conservare, introdurre,
difendere la disciplina ecclesiastica.
Can. 446 - Concluso
il concilio particolare, il presidente provveda che vengano trasmessi alla Sede
Apostolica tutti gli atti del concilio; i decreti emanati dal concilio non siano
promulgati se non dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica; spetta al
concilio stesso definire il modo di promulgazione dei decreti e il tempo in cui
i decreti promulgati iniziano ad essere obbliganti.
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