CAPITOLO IV
LE CONFERENZE
EPISCOPALI
Can. 447 - La
Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei
Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano
congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per
promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto
mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle
circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto.
Can. 448 - §1. La
Conferenza Episcopale, come regola generale, comprende i presuli di tutte le
Chiese particolari della medesima nazione, a norma del
[link] can. 450.
§2. Se poi, a giudizio della Sede Apostolica, sentiti
i Vescovi diocesani interessati, le circostanze relative alle persone o alle
cose lo suggeriscono, la Conferenza Episcopale può essere eretta per un
territorio di ampiezza minore o maggiore, in modo che comprenda solamente i
Vescovi di alcune Chiese particolari costituite in un determinato territorio
oppure i presuli di Chiese particolari esistenti in diverse nazioni; spetta
alla Sede Apostolica stabilire norme peculiari per ciascuna di esse.
Can. 449 - §1. Spetta
unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati,
erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali.
§2. La Conferenza Episcopale, una volta eretta
legittimamente, gode di personalità giuridica per il diritto stesso.
Can. 450 - §1.
Appartengono alla Conferenza Episcopale per il diritto stesso tutti i Vescovi
diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati; inoltre
i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che
esercitano in tale territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede
Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; possono esservi invitati anche gli
Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo,
a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano
diversamente.
§2. Gli altri Vescovi titolari e il Legato del Romano
Pontefice non sono membri di diritto della Conferenza Episcopale.
Can. 451 - Ogni
Conferenza Episcopale elabori i propri statuti, che devono essere riveduti
dalla Sede Apostolica; in essi, fra l'altro, vengano regolate le riunioni
plenarie della Conferenza, si provveda alla costituzione del consiglio
permanente, della segreteria generale della Conferenza e anche di altri uffici
e commissioni che, a giudizio della Conferenza, contribuiscano più
efficacemente al conseguimento delle sue finalità.
Can. 452 - §1. Ogni
Conferenza Episcopale si elegga il presidente, determini chi assume la funzione
di pro-presidente se il presidente è legittimamente impedito e designi il
segretario generale, a norma degli statuti.
§2 Il presidente della conferenza e, se questi è
legittimamente impedito, il pro-presidente, presiede non solo le riunioni
generali della conferenza dei Vescovi, ma anche il consiglio permanente.
Can. 453 - Le
riunioni plenarie della Conferenza Episcopale si tengano almeno una volta
all'anno e inoltre ogni volta che lo richiedano speciali circostanze, secondo
le disposizioni degli statuti.
Can. 454 - §1.
Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale per il diritto stesso il
voto deliberativo compete ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono
loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori.
§2. Ai Vescovi ausiliari e ai Vescovi titolari che
appartengono alla Conferenza Episcopale, compete il voto deliberativo oppure
consultivo, secondo le disposizioni degli statuti della Conferenza; fermo
restando tuttavia che il voto deliberativo compete solo a quelli di cui al §1,
quando si tratta di elaborare o modificare gli statuti.
Can. 455 - §1. La Conferenza
Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia
disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della
Sede Apostolica, sia motu proprio, sia su richiesta della conferenza stessa.
§2. Perché i decreti di cui al §1 siano emanati
validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i
due terzi dei voti dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto
deliberativo, e non ottengono forza obbligante se non vengono legittimamente
promulgati, dopo essere stati autorizzati dalla Sede Apostolica.
§3. Il modo di promulgazione e il tempo in cui i
decreti acquistano forza obbligante vengono determinati dalla stessa Conferenza
Episcopale.
§4. Nei casi in cui né il diritto universale né uno
speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza
Episcopale la potestà di cui al §1, rimane intatta la competenza di ogni
singolo Vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non
possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e
singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso.
Can. 456 - Conclusa
la riunione plenaria della Conferenza Episcopale, la relazione sugli atti della
Conferenza e i suoi decreti vengano trasmessi alla Sede Apostolica, sia per
farle conoscere gli atti, sia perché i decreti, se ci sono, possano essere
riveduti dalla stessa.
Can. 457 - Spetta
al consiglio permanente dei Vescovi curare che vengano preparate le questioni
da trattare nella riunione plenaria della conferenza e che siano fatte
debitamente eseguire le decisioni prese in essa; ad esso spetta pure trattare
gli altri affari che gli vengono affidati, a norma degli statuti.
Can. 458 - Spetta
alla segreteria generale: 1) stendere la relazione degli atti e dei decreti
della riunione plenaria della Conferenza e degli atti del consiglio permanente
e comunicarla a tutti i membri della Conferenza, stendere inoltre gli altri
atti commissionati ad essa dal presidente della Conferenza o dal consiglio
permanente; 2) comunicare alle Conferenze Episcopali confinanti gli atti e i
documenti che la Conferenza nella riunione plenaria o il consiglio permanente
hanno stabilito di trasmettere loro.
Can. 459 - §1. Si
favoriscano le relazioni fra le Conferenze Episcopali, soprattutto viciniori,
per la promozione e la tutela del bene maggiore.
§2. Ogni qualvolta però le Conferenze intraprendono
attività o modi di procedere che assumono un carattere internazionale, e
necessario che venga sentita la Sede Apostolica.
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