TITOLO
III
STRUTTURA
INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI (Cann. 460 – 572)
CAPITOLO I
IL SINODO
DIOCESANO
Can. 460
Il sinodo diocesano è l'assemblea dei sacerdoti e
degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al
Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei
canoni seguenti.
Can. 461 - §1. Il
sinodo diocesano si celebri nelle singole Chiese particolari quando, a giudizio
del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale le circostanze lo
suggeriscano.
§2. Se il Vescovo ha la cura di più diocesi oppure ha
la cura di una come Vescovo proprio e di un'altra come Amministratore, può
convocare un solo sinodo diocesano da tutte le diocesi affidategli.
Can. 462 - §1.
Convoca il sinodo diocesano solo il Vescovo diocesano, non chi presiede la
diocesi interinalmente.
§2. Presiede il sinodo diocesano il Vescovo diocesano,
il quale tuttavia può delegare il Vicario generale o il Vicario episcopale, a
svolgere tale ufficio, per le singole sessioni del sinodo.
Can. 463 - §1. Al
sinodo diocesano devono essere chiamati in qualità di membri e sono tenuti
all'obbligo di parteciparvi: 1) il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari; 2)
i Vicari generali e i Vicari episcopali, nonché il Vicario giudiziale; 3) i
canonici della chiesa cattedrale; 4) i membri del consiglio presbiterale; 5) i
fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio
pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure,
dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo
diocesano; 6) il rettore del seminario maggiore diocesano; 7) i vicari foranei;
8) almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da tutti coloro che
ivi hanno cura d'anime; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo
sostituisca se il primo è impedito; 9) alcuni Superiori degli istituti
religiosi e delle società di vita apostolica che hanno la casa nella diocesi, i
quali devono essere eletti nel numero e nel modo determinati dal Vescovo
diocesano.
§2. Al sinodo diocesano possono essere chiamati in
qualità di membri anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di vita
consacrata, sia fedeli laici.
§3. Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportuno, può
invitare come osservatori alcuni ministri o membri di Chiese o comunità
ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica.
Can. 464 - Un
membro del sinodo, se è trattenuto da legittimo impedimento, non può inviare un
procuratore che vi partecipi in suo nome; avverta però il Vescovo diocesano di
tale impedimento.
Can. 465 - Tutte le
questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle
sessioni del sinodo.
Can. 466 - Nel
sinodo diocesano l'unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri
membri del sinodo hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le
dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto
per la sua autorità.
Can. 467 - Il
Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla conferenza dei Vescovi i
testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali.
Can. 468 - §1.
Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente giudizio, sospendere e
sciogliere il sinodo diocesano.
§2. Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il
sinodo diocesano si interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo
diocesano che gli succede non decreti che esso venga continuato oppure non lo
dichiari estinto.
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