CAPITOLO II
LA CURIA
DIOCESANA
Can. 469 - La curia
diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel
governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare
l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà
giudiziaria.
Can. 470 - La
nomina di coloro che esercitano un ufficio nella curia diocesana spetta al
Vescovo diocesano.
Can. 471 - Tutti
coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono: 1) promettere di
adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal diritto o
dal Vescovo; 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità
determinate dal diritto o dal Vescovo.
Can. 472 - Circa le
cause e le persone che, nella curia, si riferiscono all'esercizio della potestà
giudiziaria, si osservino le prescrizioni del Libro VII I processi; in ordine a
ciò che riguarda l'amministrazione della diocesi, si osservino le disposizioni
dei canoni seguenti.
Can. 473 - §1. Il
Vescovo diocesano deve curare che tutti gli affari inerenti all'amministrazione
di tutta la diocesi siano debitamente coordinati e diretti a procurare nel modo
più opportuno il bene della porzione di popolo di Dio che gli è affidata.
§2. Spetta allo stesso Vescovo diocesano coordinare
l'attività pastorale dei Vicari generali ed episcopali; dove risulta
conveniente, può essere nominato il Moderatore di curia, che deve essere un
sacerdote e al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, coordinare le
attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi come pure
curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro
affidato.
§3. Se le situazioni locali, a giudizio del Vescovo,
non suggeriscono diversamente, sia nominato Moderatore di curia il Vicario
generale oppure, se sono più di uno, uno dei Vicari generali.
§4. Quando il Vescovo lo ritiene opportuno per
favorire maggiormente l'attività pastorale, può costituire un consiglio
episcopale, composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.
Can. 474 - Gli atti
di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere
sottoscritti dall'Ordinario da cui provengono, anche in ordine alla loro
validità, e nello stesso tempo devono essere sottoscritti dal cancelliere o dal
notaio di curia; il cancelliere poi è tenuto ad informare degli atti il
Moderatore di curia.
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