Articolo 1 - I Vicari generali ed
episcopali
Can. 475 - §1. In
ogni diocesi il Vescovo diocesano deve costituire il Vicario generale affinché,
con la potestà ordinaria di cui è munito a norma dei canoni seguenti, presti il
suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi.
§2. Come regola generale, venga costituito un solo
Vicario generale, a meno che l'ampiezza della diocesi o il numero degli
abitanti oppure altre ragioni pastorali non suggeriscano diversamente.
Can. 476 - Ogni
qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti
dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa
potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti,
spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un
genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o
di un ceto determinato di persone.
Can. 477 - §1. Il
Vicario generale e il Vicario episcopale vengono nominati liberamente dal
Vescovo diocesano e da lui possono essere liberamente rimossi, fermo restando
il disposto del [link] can. 406; il Vicario episcopale
che non sia il Vescovo ausiliare sia nominato per un tempo da determinarsi
nell'atto di costituzione.
§2. Quando il Vicario generale è assente o
legittimamente impedito, il Vescovo diocesano può nominarne un altro che lo supplisca;
la stessa norma si applica per il Vicario episcopale.
Can. 478 - §1. Il
Vicario generale ed episcopale siano sacerdoti di età non inferiore a
trent'anni, dottori o licenziati in diritto canonico o teologia oppure almeno
veramente esperti in tali discipline, degni di fiducia per sana dottrina,
rettitudine, saggezza ed esperienza nel trattare gli affari.
§2. L'ufficio di Vicario generale ed episcopale non è
compatibile con l'ufficio di canonico penitenziere; inoltre non si può affidare
tale ufficio a consanguinei del Vescovo fino al quarto grado.
Can. 479 - §1. Al
Vicario generale compete, in forza dell'ufficio, la stessa potestà esecutiva su
tutta la diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano, la
potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli che
il Vescovo si è riservato oppure che richiedono, a norma del diritto, un
mandato speciale del Vescovo.
§2. Al Vicario episcopale compete, per il diritto
stesso, la medesima potestà di cui al §1, però circoscritta a quella
determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di
un rito determinato o di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito,
fatta eccezione per quelle cause che il Vescovo ha riservato a sé o al Vicario
generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale del
Vescovo.
§3. Spettano al Vicario generale e al Vicario episcopale,
nell'ambito della propria competenza, anche le facoltà abituali concesse al
Vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l'esecuzione dei rescritti, a meno che
espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata
scelta l'abilità specifica della persona del Vescovo diocesano.
Can. 480 - Il
Vicario generale e il Vicario episcopale devono riferire al Vescovo diocesano
sulle principali attività programmate e attuate e inoltre non agiscano mai
contro la sua volontà e il suo intendimento.
Can. 481 - §1. La
potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale cessa allo scadere del
mandato, con la rinuncia e, salvi restando i cann. [link] 406
e [link] 409, con la rimozione intimata loro dal
Vescovo diocesano e inoltre quando la sede episcopale diviene vacante.
§2. Mentre è sospeso l'ufficio del Vescovo diocesano,
è sospesa anche la potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, a
meno che non siano insigniti della dignità episcopale.
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