Articolo 3 - Il consiglio per gli
affari economici e l'economo
Can. 492 - §1. In
ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari economici, presieduto
dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno
tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per
integrità; essi sono nominati dal Vescovo.
§2. I membri del consiglio per gli affari economici
siano nominati per un quinquennio, però, terminato tale periodo, possono essere
assunti ancora per altri quinquenni.
§3. Sono esclusi dal consiglio per gli affari
economici i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di consanguineità o di
affinità.
Can. 493 - Oltre ai
compiti ad esso affidati nel Libro V I beni temporali della Chiesa, spetta al
consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le
indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio preventivo delle questue e delle
elargizioni per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della
diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e
delle uscite.
Can. 494 - §1. In
ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per
gli affari economici, il Vescovo nomini un economo; egli sia veramente esperto
in economia e distinto per onestà.
§2. L'economo sia nominato per un quinquennio, però,
scaduto tale periodo, può essere ancora nominato per altri quinquenni; mentre è
in carica, il Vescovo non lo rimuova se non per grave causa, da valutarsi dopo
aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari
economici.
§3. È compito dell'economo, secondo le modalità
definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della
diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili
della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati
abbiano ordinato.
§4. Nel corso dell'anno l'economo deve presentare al
consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite.
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