Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO II IL POPOLO DI DIO
    • PARTE SECONDA LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
      • SEZIONE II LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI
        • TITOLO III STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI (Cann. 460 – 572)
          • CAPITOLO III  IL CONSIGLIO PRESBITERALE E IL COLLEGIO DEI CONSULTORI
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

CAPITOLO III

 IL CONSIGLIO PRESBITERALE E IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Can. 495 - §1. In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

§2. Nei vicariati e nelle prefetture apostoliche il Vicario o il Prefetto costituiscano un consiglio composto da almeno tre presbiteri missionari e sentano il loro parere, espresso anche per lettera, negli affari più importanti.

Can. 496 - Il consiglio presbiterale abbia propri statuti approvati dal Vescovo diocesano, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

Can. 497 - Per quanto riguarda la designazione dei membri del consiglio presbiterale: 1) circa la metà venga liberamente eletta dagli stessi sacerdoti a norma dei canoni seguenti e degli statuti; 2) alcuni sacerdoti, a norma degli statuti, devono essere membri di diritto, tali cioè che appartengano al consiglio per l'ufficio loro affidato; 3) il Vescovo diocesano ha piena facoltà di nominarne alcuni liberamente.

Can. 498 - §1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del consiglio presbiterale: 1) tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi; 2) i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.

§2. Per quanto gli statuti lo prevedono, lo stesso diritto di elezione può essere conferito ad altri sacerdoti che abbiano nella diocesi il domicilio o il quasi-domicilio.

Can. 499 - Il modo di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere determinato dagli statuti, però in modo tale che, per quanto è possibile, i sacerdoti del presbiterio siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi.

Can. 500 - §1. Spetta al Vescovo diocesano convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri.

§2. Il consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto.

§3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito a norma del §2.

Can. 501 - §1. I membri del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato dagli statuti, però in modo tale che entro un quinquennio si rinnovi tutto il consiglio o una parte di esso.

§2. Quando la sede diventa vacante, il consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il consiglio presbiterale.

§3. Se il consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano, consultato il Metropolita, o, se si tratta della stessa sede metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano di carica, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente.

Can. 502 - §1. Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto; tuttavia al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio.

§2. Il collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante, è presieduto da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori.

§3. La conferenza dei Vescovi può stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale.

§4. Nel vicariato e nella prefettura apostolica i compiti del collegio dei consultori spettano al consiglio della missione di cui al  [link] can. 495, §2, a meno che il diritto non stabilisca diversamente.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License