CAPITOLO III
IL CONSIGLIO
PRESBITERALE E IL COLLEGIO DEI CONSULTORI
Can. 495 - §1. In
ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di
sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo;
spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della
diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il
bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.
§2. Nei vicariati e nelle prefetture apostoliche il
Vicario o il Prefetto costituiscano un consiglio composto da almeno tre presbiteri
missionari e sentano il loro parere, espresso anche per lettera, negli affari
più importanti.
Can. 496 - Il
consiglio presbiterale abbia propri statuti approvati dal Vescovo diocesano,
attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.
Can. 497 - Per
quanto riguarda la designazione dei membri del consiglio presbiterale: 1) circa
la metà venga liberamente eletta dagli stessi sacerdoti a norma dei canoni
seguenti e degli statuti; 2) alcuni sacerdoti, a norma degli statuti, devono
essere membri di diritto, tali cioè che appartengano al consiglio per l'ufficio
loro affidato; 3) il Vescovo diocesano ha piena facoltà di nominarne alcuni
liberamente.
Can. 498 - §1.
Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del
consiglio presbiterale: 1) tutti i sacerdoti secolari incardinati nella
diocesi; 2) i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti
membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali,
dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.
§2. Per quanto gli statuti lo prevedono, lo stesso
diritto di elezione può essere conferito ad altri sacerdoti che abbiano nella
diocesi il domicilio o il quasi-domicilio.
Can. 499 - Il modo
di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere determinato dagli
statuti, però in modo tale che, per quanto è possibile, i sacerdoti del
presbiterio siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri e
delle diverse zone della diocesi.
Can. 500 - §1.
Spetta al Vescovo diocesano convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e
determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai
membri.
§2. Il consiglio presbiterale ha solamente voto
consultivo; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore
importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti
dal diritto.
§3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza
il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la responsabilità di far
conoscere ciò che è stato stabilito a norma del §2.
Can. 501 - §1. I membri
del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato dagli
statuti, però in modo tale che entro un quinquennio si rinnovi tutto il
consiglio o una parte di esso.
§2. Quando la sede diventa vacante, il consiglio
presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori;
entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il
consiglio presbiterale.
§3. Se il consiglio presbiterale non adempie il
compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il
Vescovo diocesano, consultato il Metropolita, o, se si tratta della stessa sede
metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano di carica, può scioglierlo,
ma entro un anno deve costituirlo nuovamente.
Can. 502 - §1. Fra
i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente
alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali
costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i compiti
determinati dal diritto; tuttavia al termine del quinquennio esso continua ad
esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio.
§2. Il collegio dei consultori è presieduto dal
Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante, è presieduto da
colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora
stato costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei
consultori.
§3. La conferenza dei Vescovi può stabilire che i compiti
del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale.
§4. Nel vicariato e nella prefettura apostolica i
compiti del collegio dei consultori spettano al consiglio della missione di cui
al [link] can. 495, §2, a meno che il diritto non
stabilisca diversamente.
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