CAPITOLO IV
I CAPITOLI DEI
CANONICI
Can. 503 - Il
capitolo dei canonici, sia cattedrale sia collegiale, è il collegio di
sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella
chiesa cattedrale o collegiale; spetta inoltre al capitolo cattedrale adempiere
i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano.
Can. 504 - L'erezione,
la modifica o la soppressione del capitolo cattedrale sono riservate alla Sede
Apostolica.
Can. 505 - Ogni
capitolo, sia cattedrale sia collegiale, abbia propri statuti, costituiti
mediante un legittimo atto capitolare e approvati dal Vescovo diocesano; tali
statuti non vengano modificati o abrogati se non con l'approvazione dello
stesso Vescovo diocesano.
Can. 506 - §1. Gli
statuti del capitolo, salve sempre le leggi di fondazione, determinino la
stessa costituzione del capitolo e il numero dei canonici; definiscano i
compiti del capitolo e dei singoli canonici in ordine alla celebrazione del
culto divino e all'esercizio del ministero; regolino le riunioni in cui vengono
trattate le questioni riguardanti il capitolo e, salve le disposizioni del
diritto universale, determinino le condizioni richieste per la validità e la
liceità degli atti.
§2. Negli statuti vengano anche definite le insegne e
le retribuzioni dei canonici, sia quelle stabili, sia quelle da versare in
occasione dell'adempimento di un incarico.
Can. 507 - §1. Vi
sia fra i canonici chi presiede il capitolo e vengano pure costituiti gli altri
uffici, a norma degli statuti, tenendo anche conto degli usi vigenti nella
regione.
§2. Ai chierici che non appartengono al capitolo
possono essere affidati altri uffici mediante i quali, a norma degli statuti,
prestano aiuto ai canonici.
Can. 508 - §1. Il
canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale,
ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria che però non è delegabile, di
assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate,
non riservate alla Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, anche
gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi.
§2. Dove manca il capitolo il Vescovo diocesano
costituisca un sacerdote a compiere il medesimo incarico.
Can. 509 - §1.
Spetta al Vescovo diocesano udito il capitolo, ma non all'Amministratore
diocesano, conferire tutti e singoli i canonicati, sia nella chiesa cattedrale
sia nella chiesa collegiale, revocato ogni privilegio contrario; spetta ancora
al Vescovo confermare colui che è eletto dal capitolo stesso per presiederlo.
§2. Il Vescovo diocesano conferisca i canonicati solo
a sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano
esercitato lodevolmente il ministero.
Can. 510 - §1. Le
parrocchie non siano più unite al capitolo dei canonici; quelle che sono
tuttora unite ad un capitolo, ne siano separate da parte del Vescovo diocesano.
§2. Nella chiesa che sia insieme parrocchiale e
capitolare, venga costituito un parroco, scelto fra i capitolari o meno; questi
è tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a norma del
diritto, sono proprie del parroco.
§3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme
precise mediante le quali possano essere debitamente armonizzati i doveri
pastorali del parroco e le funzioni proprie del capitolo, facendo in modo che
il parroco non sia di impedimento alle funzioni capitolari e il capitolo non
sia di impedimento a quelle parrocchiali; se sorge un conflitto, lo dirima il
Vescovo diocesano il quale deve curare innanzi tutto che si provveda in modo
adeguato alle necessità pastorali dei fedeli.
§4. Le offerte che vengono elargite ad una chiesa
contemporaneamente parrocchiale e capitolare, si presumono elargite alla
parrocchia, se non consti altro.
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