CAPITOLO V
IL CONSIGLIO
PASTORALE
Can. 511 - In ogni
diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio
pastorale, al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e
proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della
diocesi.
Can. 512 - §1. Il
consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la
Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia
soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo
diocesano.
§2. I fedeli designati al consiglio pastorale siano
scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la
porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le
diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e
inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in
quanto associati.
§3. Al consiglio pastorale non vengano designati se
non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.
Can. 513 - §1. Il
consiglio pastorale viene costituito a tempo determinato, secondo le
disposizioni degli statuti dati dal Vescovo.
§2. Quando la sede diviene vacante, il consiglio
pastorale cessa.
Can. 514 - §1. Spetta
unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità dell'apostolato,
convocare e presiedere il consiglio pastorale, che gode solamente di voto
consultivo; a lui pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le
materie trattate nel consiglio.
§2. Il consiglio pastorale sia convocato almeno una
volta l'anno.
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