CAPITOLO VI
LE PARROCCHIE,
I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI
Can. 515 - §1. La
parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita
stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è
affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo
proprio pastore.
§2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere,
sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non
le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.
§3. La parrocchia eretta legittimamente gode di
personalità giuridica per il diritto stesso.
Can. 516 - §1. A
meno che il diritto non disponga diversamente, alla parrocchia è equiparata la
quasi-parrocchia, che è una comunità determinata di fedeli nell'ambito di una
Chiesa particolare, affidata ad un sacerdote come suo pastore, ma che, per
speciali circostanze, non è ancora stata eretta come parrocchia.
§2. Quando una comunità non può essere eretta come
parrocchia o quasi-parrocchia, il Vescovo diocesano provveda in altro modo alla
sua cura pastorale.
Can. 517 - §1.
Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di
più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più
sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore
nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e
di essa risponda davanti al Vescovo.
§2. Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della
scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una
persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone
una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia,
costituisca un sacerdote il quale, con la potestà di parroco, sia il moderatore
della cura pastorale.
Can. 518 - Come
regola generale, la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti
i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, vengano
costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità
dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre
precise motivazioni.
Can. 519 - Il
parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura
pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il
quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio
della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la
collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici,
a norma del diritto.
Can. 520 - §1. Il
parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non
l'Amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare
una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di
vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della
società, a condizione però che un solo sacerdote sia il parroco della
parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti,
il moderatore di cui al [link] can. 517, §1.
§2. L'assegnazione della parrocchia di cui al §1 può
essere fatta sia in perpetuo, sia a tempo determinato; in ambedue i casi avvenga
mediante una convenzione scritta stipulata fra il Vescovo diocesano e il
Superiore competente dell'istituto o della società; in essa, fra l'altro, venga
definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da
svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni economiche.
Can. 521 - §1.
Perché uno sia nominato parroco validamente, deve essere costituito nel sacro
ordine del presbiterato.
§2. Si distingua inoltre per sana dottrina e onestà di
costumi, sia dotato di zelo per le anime e di ogni altra virtù e abbia quelle
qualità che sono richieste sia dal diritto universale, sia dal diritto
particolare per la cura pastorale della parrocchia in questione.
§3. Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è
opportuno che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo
determinato dal Vescovo, anche mediante un esame.
Can. 522 - È
opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo
indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente
se ciò fu ammesso per decreto dalla conferenza dei Vescovi.
Can. 523 - Fermo
restando il disposto del [link] can. 682, §1, la
provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano; essa avviene
mediante libero conferimento, a meno che qualcuno non abbia il diritto di
presentazione o di elezione.
Can. 524 - Il
Vescovo diocesano, dopo aver valutato tutte le circostanze, affidi la
parrocchia vacante a chi ritiene idoneo ad esercitarvi la cura pastorale,
esclusa ogni preferenza di persone; per giudicarne l'idoneità, senta il vicario
foraneo ed esegua le indagini opportune, uditi, se del caso, determinati
presbiteri come pure fedeli laici.
Can. 525 - Mentre
la sede è vacante o impedita, all'Amministratore diocesano o a colui che regge
interinalmente la diocesi spetta: 1) concedere l'istituzione o la conferma al
sacerdote legittimamente presentato o eletto per una parrocchia; 2) nominare i
parroci se la sede è vacante o impedita da un anno.
Can. 526 - §1. Il
parroco abbia la cura pastorale di una sola parrocchia; tuttavia, per la
scarsità di sacerdoti o per altre circostanze, può essere affidata al medesimo
parroco la cura di più parrocchie vicine.
§2. Nella medesima parrocchia vi sia soltanto un
parroco o un moderatore a norma del [link] can. 517,
§1, riprovata ogni consuetudine contraria e revocato ogni privilegio
contrario.
Can. 527 - §1.
Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed
è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.
§2. L'immissione in possesso del parroco spetta
all'Ordinario del luogo o ad un sacerdote da lui delegato e devono essere osservate
le modalità determinate dalla legge particolare o dalla legittima consuetudine;
tuttavia, per giusta causa, il medesimo Ordinario può dispensare da tali
modalità; in tal caso la dispensa notificata alla parrocchia sostituisce la
presa di possesso.
§3. L'Ordinario del luogo determini il tempo entro il
quale deve avvenire la presa di possesso della parrocchia; trascorso
inutilmente tale tempo, se non si sia opposto un giusto impedimento, può
dichiarare la parrocchia vacante.
Can. 528 - §1. Il
parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente
annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che i fedeli
laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia delle domeniche
e delle feste di precetto e con l'istruzione catechetica; favorisca inoltre le
attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia
sociale; abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei
giovani; si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli,
perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati
dalla pratica religiosa o non professano la vera fede.
§2. Il parroco faccia in modo che la santissima
Eucaristia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli; si adoperi
perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in
special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della santissima
Eucaristia e della penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli
siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino
consapevolmente e attivamente alla sacra liturgia, di cui il parroco deve
essere il moderatore nella sua parrocchia, sotto l'autorità del Vescovo
diocesano e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi.
Can. 529 - §1. Per
poter adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, il parroco cerchi di
conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie,
partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai
loro lutti, confortandoli nel Signore e, se hanno mancato in qualche cosa,
correggendoli con prudenza; assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto
quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e
raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e
agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti
coloro che attraversano particolari difficoltà; si impegni anche perché gli
sposi e i genitori siano sostenuti nell'adempimento dei loro doveri e favorisca
l'incremento della vita cristiana nella famiglia.
§2. Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno
i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che
si propongono finalità religiose. Collabori col proprio Vescovo e col
presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura
di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi
e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere
finalizzate a promuovere la comunione.
Can. 530 - Le
funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti: 1) amministrare
il battesimo; 2) amministrare il sacramento della confermazione a coloro che
sono in pericolo di morte, a norma del [link] can. 883, n.
3; 3) amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi, fermo
restando il disposto del [link] can. 1003, §§2 e 3, e
impartire la benedizione apostolica; 4) assistere al matrimonio e benedire le
nozze; 5) celebrare i funerali; 6) benedire il fonte battesimale nel tempo
pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni
solenni fuori della chiesa; 7) celebrare l'Eucaristia più solenne nelle
domeniche e nelle feste di precetto.
Can. 531 - Anche se
è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai
fedeli in tale occasione siano versate nella cassa parrocchiale, a meno che,
quando si tratta di offerte volontarie, non consti l'intenzione contraria
dell'offerente; spetta al Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale,
stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione di tali offerte e
la rimunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico.
Can. 532 - Il
parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi
giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei
cann. [link] 1281-1288.
Can. 533 - §1. Il
parroco è tenuto all'obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza
della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l'Ordinario del
luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto se si tratta di
un'abitazione comune a più sacerdoti, purché si possa provvedere in modo
opportuno e adeguato all'adempimento degli incarichi parrocchiali.
§2. A meno che non sussista un motivo grave, il
parroco può assentarsi ogni anno dalla parrocchia per ferie al massimo per un
mese, continuo o interrotto; in questo tempo delle ferie non vengono computati
i giorni che il parroco dedica una volta all'anno al ritiro spirituale;
tuttavia, per assentarsi dalla parrocchia per un tempo superiore ad una
settimana, il parroco è tenuto ad avvertirne l'Ordinario del luogo.
§3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme che assicurino,
durante l'assenza del parroco, l'esercizio della cura pastorale della
parrocchia tramite un sacerdote fornito delle debite facoltà.
Can. 534 - §1. Dopo
aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all'obbligo di
applicare la Messa per il popolo affidatogli ogni domenica e nelle feste che
nella sua diocesi sono di precetto; chi ne è legittimamente impedito applichi
negli stessi giorni mediante un altro oppure, in giorni diversi, applichi
personalmente.
§2. Il parroco che ha la cura di più parrocchie, nei
giorni di cui al §1, è tenuto ad applicare una sola Messa per tutto il popolo
affidatogli.
§3. Il parroco che non abbia soddisfatto all'obbligo
di cui ai §§1 e 2, applichi quanto prima tante Messe per il popolo quante ne ha
tralasciate.
Can. 535 - §1. In
ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati,
dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni
date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda
che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.
§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la
confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in
rapporto al matrimonio, salvo il disposto del [link] can.
1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla
professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito;
tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.
§3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli
attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che
possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo
delegato e muniti del sigillo parrocchiale.
§4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o
archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere
dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro
necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal
Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo
opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad
estranei.
§5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano
custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare.
Can. 536 - §1. Se
risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il
consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio
pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con
coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del
proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.
§2. Il consiglio pastorale ha solamente voto
consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.
Can. 537 - In ogni
parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che
dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i
fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco
nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del
[link] can. 532.
Can. 538 - §1. Il
parroco cessa dall'ufficio con la rimozione o il trasferimento deciso da parte
del Vescovo diocesano a norma del diritto, con la rinuncia fatta dal parroco
stesso per giusta causa, la quale, per essere valida, deve essere accettata dal
Vescovo, e inoltre cessa allo scadere del tempo se fu costituito a tempo
determinato, secondo le disposizioni del diritto particolare di cui al
[link] can. 522.
§2. Il parroco membro di un istituto religioso o incardinato
in una società di vita apostolica, viene rimosso a norma del
[link] can. 682, §2.
§3. Compiuti i settantacinque anni, il parroco è
invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Vescovo diocesano, il quale, considerata
ogni circostanza di persona e di luogo, decida se accettarla o differirla; il
Vescovo diocesano deve provvedere in modo adeguato al sostentamento e
all'abitazione del rinunciante, attese le norme emanate dalla Conferenza
Episcopale.
Can. 539 - Quando
la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell'esercizio
dell'ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per
inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano
designi quanto prima l'amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che
supplisca il parroco a norma del [link] can. 540.
Can. 540 - §1.
L'amministratore parrocchiale è tenuto agli stessi doveri e ha gli stessi
diritti del parroco, a meno che il Vescovo diocesano non stabilisca
diversamente.
§2. All'amministratore parrocchiale non è lecito
compiere nulla che rechi pregiudizio ai diritti del parroco o che possa essere
di danno ai beni parrocchiali.
§3. Al termine del suo incarico, l'amministratore
parrocchiale presenti al parroco il rendiconto.
Can. 541 - §1.
Quando la parrocchia diviene vacante e quando il parroco è impedito
nell'esercizio della funzione pastorale, prima della costituzione
dell'amministratore parrocchiale, assuma interinalmente il governo della
parrocchia il vicario parrocchiale; se essi sono più d'uno, il più anziano per
nomina; se poi mancano i vicari, lo assuma il parroco che è indicato dal
diritto particolare.
§2. Chi assume il governo della parrocchia a norma del
§1, avverta immediatamente l'Ordinario del luogo che la parrocchia è vacante.
Can. 542 - I
sacerdoti ai quali, a norma del [link] can. 517, §1,
viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più
parrocchie contemporaneamente: 1) devono possedere le qualità di cui al
[link] can. 521; 2) siano nominati o istituiti a norma
di quanto dispongono i cann. [link] 522 e
[link] 524; 3) ottengono la cura pastorale solo dal
momento della presa di possesso il loro moderatore viene immesso in possesso a
norma di quanto prescrive il [link] can. 527, §2; per
gli altri sacerdoti poi la professione di fede emessa legittimamente tiene il
posto della presa di possesso.
Can. 543 - §1. Se a
determinati sacerdoti viene affidata in solido la cura pastorale di una
parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente essi sono tenuti
singolarmente, secondo i criteri da loro stessi stabiliti, all'obbligo di
adempiere i compiti e le funzioni proprie del parroco di cui ai cann.
[link] 528, [link] 529 e
[link] 530; la facoltà di assistere ai matrimoni come
pure le facoltà di dispensa concesse al parroco per il diritto stesso, spettano
a tutti, ma devono essere esercitate sotto la direzione del moderatore.
§2. Tutti i sacerdoti del gruppo: 1) sono tenuti
all'obbligo della residenza; 2) di comune accordo stabiliscano i criteri
secondo cui uno di loro celebra la Messa per il popolo, a norma del
[link] can. 533; 3) solo il moderatore rappresenta nei
negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo.
Can. 544 - Quando
cessa dall'ufficio un sacerdote della comunità di cui al
[link] can. 517, §1, o il moderatore del gruppo, e
parimenti quando uno di loro diviene inabile ad esercitare la funzione
pastorale, non diviene vacante la parrocchia o le parrocchie la cui cura è
affidata al gruppo; spetta al Vescovo diocesano nominare un altro moderatore;
però prima che il Vescovo costituisca un altro moderatore, adempia tale ufficio
il sacerdote del gruppo più anziano per nomina.
Can. 545 - §1. Ogni
volta che risulta necessario o opportuno ai fini dell'adeguata cura pastorale
della parrocchia, al parroco possono essere affiancati uno o più vicari
parrocchiali, i quali si dedicano al ministero pastorale come cooperatori del
parroco e partecipi della sua sollecitudine, mediante attività e iniziative
programmate con il parroco e sotto la sua autorità.
§2. Il vicario parrocchiale può essere costituito
perché presti il suo aiuto nell'adempiere tutto il ministero pastorale e, in
questo caso, o per tutta la parrocchia o per una parte determinata di essa o
per un certo gruppo di fedeli; oppure può anche essere costituito per assolvere
uno specifico ministero contemporaneamente in più parrocchie determinate.
Can. 546 - Perché
uno sia validamente nominato vicario parrocchiale, è necessario che sia
costituito nel sacro ordine del presbiterato.
Can. 547 - Il
vicario parrocchiale è nominato liberamente dal Vescovo diocesano, dopo aver
sentito, se lo ritiene opportuno, il parroco o i parroci delle parrocchie per
le quali è costituito, e inoltre il vicario foraneo, fermo restando il disposto
del [link] can. 682, §1.
Can. 548 - §1. Gli
obblighi e i diritti del vicario parrocchiale sono definiti, oltre che dai
canoni del presente capitolo, anche dagli statuti diocesani come pure dalla
lettera del Vescovo diocesano, ma sono determinati in modo più specifico dalle
disposizioni del parroco.
§2. A meno che nella lettera del Vescovo diocesano si
disponga espressamente altro, il vicario parrocchiale è tenuto all'obbligo, per
l'ufficio che esercita, di aiutare il parroco in tutto il ministero
parrocchiale, fatta eccezione per quanto riguarda l'applicazione della Messa
per il popolo; è anche tenuto all'obbligo di supplirlo, quando è il caso, a
norma del diritto.
§3. Il vicario parrocchiale riferisca regolarmente al
parroco le iniziative pastorali programmate e in atto, in modo che il parroco e
il vicario o i vicari siano in grado di provvedere, con impegno comune, alla
cura pastorale della parrocchia, di cui insieme sono garanti.
Can. 549 - Se il
parroco è assente, a meno che il Vescovo diocesano non abbia provveduto in modo
diverso a norma del [link] can. 533, §3 e a meno che
non sia stato costituito l'amministratore parrocchiale, si osservino le
disposizioni del [link] can. 541, §1; in tal caso il
vicario è tenuto anche a tutti gli obblighi del parroco, fatta eccezione per
l'obbligo di applicare la Messa per il popolo.
Can. 550 - §1. Il
vicario parrocchiale è tenuto all'obbligo di risiedere nella parrocchia oppure,
se è stato costituito per più parrocchie contemporaneamente, di risiedere in
una di esse; tuttavia, per una giusta causa, l'Ordinario del luogo può
permettere che risieda altrove, soprattutto se si tratta di una casa comune per
più sacerdoti, purché ciò non rechi pregiudizio all'adempimento delle funzioni
pastorali.
§2. L'Ordinario del luogo curi che si promuova, fra
parroco e vicari, dove è possibile, una certa pratica di vita comune nella casa
parrocchiale.
§3. Per quanto riguarda il periodo delle vacanze, il
vicario parrocchiale ha gli stessi diritti del parroco.
Can. 551 - Per
quanto riguarda le offerte che i fedeli fanno al vicario in occasione di un
ministero pastorale, si osservino le disposizioni del
[link] can. 531.
Can. 552 - Il
vicario parrocchiale può essere rimosso, per giusta causa, dal Vescovo
diocesano o dall'Amministratore diocesano, fermo restando il disposto del
[link] can. 682, §2.
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