CAPITOLO VII
I VICARI
FORANEI
Can. 553 - §1. Il
vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il
sacerdote che è preposto al vicariato foraneo.
§2. A meno che il diritto particolare non stabilisca
altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito,
a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in
questione.
Can. 554 - §1. Per
l'ufficio di vicario foraneo, che non è legato all'ufficio di parroco di una
parrocchia determinata, il Vescovo scelga il sacerdote che avrà giudicato
idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo.
§2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo
determinato, definito dal diritto particolare.
§3. Il Vescovo diocesano può rimuovere liberamente,
per giusta causa, secondo la sua prudente decisione, il vicario foraneo.
Can. 555 - §1. Il
vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il
diritto particolare, ha il dovere e il diritto: 1 di promuovere e coordinare
l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato; 2 di aver cura che i
chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e
adempiano diligentemente i loro doveri; 3 di provvedere che le funzioni sacre
siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il
decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella
celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i
libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo,
che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa
parrocchiale sia conservata con la debita cura.
§2. Il vicario foraneo nell'àmbito del vicariato
affidatogli: 1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del
diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni
teologici o alle conferenze a norma del [link] can. 279, p
2; 2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i
presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima per i sacerdoti che
si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.
§3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del
suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti
spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che
muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro
morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile
sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.
§4. Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di
visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il
Vescovo diocesano.
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