CAPITOLO VIII
I RETTORI DELLE
CHIESE E I CAPPELLANI
Articolo 1 - I rettori delle
chiese
Can. 556 - In
questo contesto col nome di rettore di una chiesa si intende il sacerdote al
quale è demandata la cura di una chiesa che non è né parrocchiale, né
capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di
vita apostolica che vi celebrino le proprie funzioni.
Can. 557 - §1. Il
rettore di una chiesa viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno
che a qualcuno non competa legittimamente il diritto di elezione o di
presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano confermare o istituire
il rettore.
§2. Anche se la chiesa appartiene ad un istituto
clericale religioso di diritto pontificio, spetta al Vescovo diocesano
istituire il rettore presentato dal Superiore.
§3. Il rettore di una chiesa che sia unita al
seminario o ad un collegio retto da chierici, è il rettore del seminario o del
collegio, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito altrimenti.
Can. 558 - Salvo il
disposto del [link] can. 262, non è lecito al rettore
compiere nella chiesa affidatagli le funzioni parrocchiali di cui al
[link] can. 530, nn. 1-6, a meno che non ci sia il
consenso del parroco oppure, se è il caso, la sua delega.
Can. 559 - Nella
chiesa affidatagli il rettore può compiere celebrazioni liturgiche anche
solenni, salve le legittime leggi di fondazione e purché, a giudizio
dell'Ordinario del luogo, non rechino danno in alcun modo al ministero parrocchiale.
Can. 560 - Quando
lo ritenga opportuno, l'Ordinario del luogo può ingiungere al rettore di
celebrare nella sua chiesa determinate funzioni anche parrocchiali per il
popolo e inoltre di aprire la chiesa a determinati gruppi di fedeli perché vi
celebrino funzioni liturgiche.
Can. 561 - Senza
licenza del rettore o di un altro superiore legittimo, a nessuno è lecito
celebrare nella chiesa l'Eucaristia, amministrare i sacramenti o compiere altre
funzioni sacre: licenza che deve essere data o negata a norma del diritto.
Can. 562 - Il
rettore di una chiesa, sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo e osservando i
legittimi statuti e i diritti acquisiti, è tenuto all'obbligo di vigilare che
le funzioni sacre vengano celebrate nella chiesa con decoro, secondo le norme
liturgiche e le disposizioni dei canoni, che gli oneri siano fedelmente
adempiuti, che i beni siano amministrati diligentemente, che si provveda alla
conservazione e al decoro della suppellettile sacra e degli edifici sacri, e
che non vi avvenga nulla che sia in qualunque modo sconveniente alla santità
del luogo e al rispetto dovuto alla casa di Dio.
Can. 563 -
L'Ordinario del luogo, per giusta causa, può rimuovere dall'ufficio, secondo la
sua prudente decisione, il rettore di una chiesa, anche se è stato eletto o
presentato da altri, fermo restando il disposto del [link] can.
682, §2.
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