PARTE TERZA
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA
APOSTOLICA
SEZIONE I
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
TITOLO I
NORME COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
(Cann. 573 – 607)
Can. 573
§1. La vita consacrata mediante la professione dei
consigli evangelici è una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo
Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, si danno totalmente a
Dio amato sopra ogni cosa. In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo
al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono in
grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e,
divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste.
§2. Negli istituti di vita consacrata, eretti
canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, una tale forma di vita
viene liberamente assunta dai fedeli che mediante i voti, o altri vincoli sacri
a seconda delle leggi proprie degli istituti, professano di volere osservare i
consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza e per mezzo della
carità, alla quale i consigli stessi conducono, si congiungono in modo speciale
alla Chiesa e al suo mistero.
Can. 574 - §1. Lo
stato di coloro che professano i consigli evangelici in tali istituti
appartiene alla vita e alla santità della Chiesa e deve perciò nella Chiesa
essere sostenuto e promosso da tutti.
§2. A questo stato alcuni fedeli sono da Dio chiamati
con speciale vocazione, per usufruire di un dono peculiare nella vita della Chiesa
e, secondo il fine e lo spirito del proprio istituto, giovare alla sua missione
di salvezza.
Can. 575 - I
consigli evangelici, fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo
Maestro, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal Signore e con la sua
grazia sempre conserva.
Can. 576 - Spetta
alla competente autorità della Chiesa interpretare i consigli evangelici, regolarne
la prassi con leggi, costituirne forme stabili di vita mediante l'approvazione
canonica e parimenti, per quanto le compete, curare che gli istituti crescano e
si sviluppino secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni.
Can. 577 - Nella
Chiesa sono moltissimi gli istituti di vita consacrata, che hanno differenti
doni secondo la grazia che è stata loro concessa: essi infatti seguono più da
vicino Cristo che prega, che annuncia il Regno di Dio, che fa del bene agli
uomini o ne condivide la vita nel mondo, ma sempre compie la volontà del Padre.
Can. 578 -
L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità
della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole
dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il
patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi.
Can. 579 - I
Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale
decreto istituti di vita consacrata, purché sia stata consultata la Sede
Apostolica.
Can. 580 -
L'aggregazione di un istituto di vita consacrata ad un altro è riservata all'autorità
competente dell'istituto aggregante, salva sempre l'autonomia canonica
dell'istituto aggregato.
Can. 581 - Spetta
all'autorità competente dell'istituto a norma delle costituzioni dividere
l'istituto stesso in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove,
fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso.
Can. 582 - Sono
riservate unicamente alla Sede Apostolica le fusioni e le unioni di istituti di
vita consacrata, come anche le confederazioni e federazioni.
Can. 583 - Le
modifiche negli istituti di vita consacrata, che riguardino elementi già
approvati dalla Sede Apostolica, non si possono effettuare senza il suo
benestare.
Can. 584 -
Sopprimere un istituto spetta unicamente alla Sede Apostolica, alla quale
compete pure disporre dei beni temporali relativi.
Can. 585 - Spetta
invece all'autorità competente dell'istituto la soppressione di parti
dell'istituto stesso.
Can. 586 - §1. È
riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di
governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e
possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al
[link] can. 578.
§2. È compito degli Ordinari dei luoghi conservare e
tutelare tale autonomia.
Can. 587 - §1. Per
custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti il
codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre a ciò
che è stabilito da osservarsi nel [link] can. 578, le
norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei
membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei
sacri vincoli.
§2. Tale codice è approvato dalla competente autorità
della Chiesa e soltanto con il suo consenso può essere modificato.
§3. In tale codice siano adeguatamente armonizzati gli
elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme
senza necessità.
§4. Tutte le altre norme, stabilite dall'autorità
competente dell'istituto, siano opportunamente raccolte in altri codici e
potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei
luoghi e dei tempi.
Can. 588 - §1. Lo
stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale né laicale.
§2. Si dice istituto clericale quello che, secondo il
fine o il progetto inteso dal fondatore, oppure in forza di una legittima
tradizione, è governato da chierici, assume l'esercizio dell'ordine sacro e
come tale viene riconosciuto dall'autorità della Chiesa.
§3. Si chiama istituto laicale quello che,
riconosciuto come tale dalla Chiesa stessa, in forza della sua natura,
dell'indole e del fine, ha un compito specifico, determinato dal fondatore o in
base ad una legittima tradizione, che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro.
Can. 589 - Un
istituto di vita consacrata si dice di diritto pontificio se è stato eretto
oppure approvato con decreto formale dalla Sede Apostolica; di diritto
diocesano invece se, eretto dal Vescovo diocesano, non ha ottenuto dalla Sede
Apostolica il decreto di approvazione.
Can. 590 - §1. Gli
istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di
Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema
autorità della Chiesa stessa.
§2. I singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo
Pontefice, come loro supremo Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di
obbedienza.
Can. 591 - Per
meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato il
Sommo Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale, può
esimere gli istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari del luogo e
sottoporli soltanto alla propria autorità, o ad altra autorità ecclesiastica,
in vista di un vantaggio comune.
Can. 592 - §1.
Perché sia più efficacemente favorita la comunione degli istituti con la Sede
Apostolica, ogni Moderatore supremo trasmetta alla medesima, nel modo e nel
tempo da questa fissati, una breve relazione sullo stato e sulla vita del
proprio istituto.
§2. I Moderatori di ogni istituto provvedano a far
conoscere i documenti della Santa Sede riguardanti i membri loro affidati, e ne
curino l'osservanza.
Can. 593 - Fermo
restando il disposto del [link] can. 586, gli istituti
di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà
della Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.
Can. 594 -
L'istituto di diritto diocesano, fermo restando il [link] can.
586, rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano.
Can. 595 - §1.
Spetta al Vescovo della sede principale approvare le costituzioni e confermare
le modifiche in esse legittimamente apportate, salvo ciò su cui fosse
intervenuta la Sede Apostolica, e inoltre trattare gli affari di maggiore
rilievo riguardanti l'intero istituto, quando superano l'ambito di potestà
dell'autorità interna, non senza però avere consultato gli altri Vescovi
diocesani, qualora l'istituto fosse esteso in più diocesi.
§2. Il Vescovo diocesano può concedere dispense dalle
costituzioni in casi particolari.
Can. 596 - §1. I
Superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è
definita dal diritto universale e dalle costituzioni.
§2. Invece negli istituti religiosi clericali di
diritto pontificio essi godono inoltre della potestà ecclesiastica di governo,
tanto per il foro esterno quanto per quello interno.
§3. Alla potestà di cui al §1 si applicano le
disposizioni dei cann. [link] 131,
[link] 133 e [link] 137-144.
Can. 597 - §1. In
un istituto di vita consacrata può essere ammesso ogni cattolico che abbia
retta intenzione, che possegga le qualità richieste dal diritto universale e da
quello proprio, e non sia vincolato da impedimento alcuno.
§2. Nessuno può essere ammesso senza adeguata
preparazione.
Can. 598 - §1. Ogni
istituto, attese l'indole e le finalità proprie, deve stabilire nelle costituzioni
il modo in cui, secondo il suo programma di vita, sono da osservarsi i consigli
evangelici di castità, di povertà e di obbedienza.
§2. Tutti i membri devono non solo osservare
integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il
diritto proprio dell'istituto, e in tal modo tendere alla perfezione del
proprio stato.
Can. 599 - Il
consiglio evangelico di castità assunto per il Regno dei cieli, che è segno
della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso,
comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato.
Can. 600 - Il
consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco
si è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito da
condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta
la limitazione e la dipendenza nell'usare e nel disporre dei beni, secondo il
diritto proprio dei singoli istituti.
Can. 601 - Il
consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore
per seguire Cristo obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la
volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo
le proprie costituzioni.
Can. 602 - La vita
fraterna propria di ogni istituto, per la quale tutti i membri sono radunati in
Cristo come una sola peculiare famiglia, sia definita in modo da riuscire per
tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno. I
membri poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, siano
esempio di riconciliazione universale in Cristo.
Can. 603 - §1.
Oltre agli istituti di vita consacrata, la Chiesa riconosce la vita eremitica o
anacoretica con la quale i fedeli, in una più rigorosa separazione dal mondo,
nel silenzio della solitudine, nella continua preghiera e penitenza, dedicano
la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo.
§2. L'eremita è riconosciuto dal diritto come dedicato
a Dio nella vita consacrata se con voto, o con altro vincolo sacro, professa
pubblicamente i tre consigli evangelici nelle mani del Vescovo diocesano e
sotto la sua guida osserva il programma di vita che gli è propria.
Can. 604 - §1. A
queste forme di vita consacrata è assimilato l'ordine delle vergini le quali,
emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, dal Vescovo
diocesano sono consacrate a Dio secondo il rito liturgico approvato e, unite in
mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa.
§2. Le vergini possono riunirsi in associazioni per
osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente nello
svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato.
Can. 605 -
L'approvazione di nuove forme di vita consacrata è riservata unicamente alla
Sede Apostolica. I Vescovi diocesani però si adoperino per discernere i nuovi
doni di vita consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa e aiutino
coloro che li promuovono, perché ne esprimano le finalità nel modo migliore e
le tutelino con statuti adatti, utilizzando soprattutto le norme generali
contenute in questa parte.
Can. 606 - Quanto
si stabilisce per gli istituti di vita consacrata e per i loro membri vale a
pari diritto per l'uno e per l'altro sesso, a meno che non risulti altrimenti
dal contesto o dalla natura delle cose.
Can. 607 - §1. La
vita religiosa, in quanto consacrazione di tutta la persona, manifesta nella
Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura. In tal
modo il religioso porta a compimento la sua totale donazione come sacrificio
offerto a Dio, e con questo l'intera sua esistenza diviene un ininterrotto
culto a Dio nella carità.
§2. L'istituto religioso è una società i cui membri,
secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure
temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità.
§3. La testimonianza pubblica che i religiosi sono
tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa comporta quella separazione dal mondo
che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto.
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