TITOLO II
GLI ISTITUTI RELIGIOSI (Cann. 608 –
709)
CAPITOLO I
CASE RELIGIOSE:
EREZIONE E SOPPRESSIONE
Can. 608
La comunità religiosa deve abitare in una casa
legittimamente costituita, sotto l'autorità di un Superiore designato a norma
del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri
e si conservi l'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
Can. 609 - §1. Le
case di un istituto religioso vengono erette dall'autorità competente secondo
le costituzioni, previo consenso scritto del Vescovo diocesano.
§2. Per l'erezione di un monastero di monache si
richiede inoltre il benestare della Sede Apostolica.
Can. 610 - §1.
L'erezione di case si compie tenuta presente l'utilità della Chiesa e
dell'istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la
possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo
spirito propri dell'istituto.
§2. Non si proceda all'erezione di una casa se
prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle
necessità dei membri.
Can. 611 - Il
consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa religiosa implica il
diritto: 1) di condurre una vita conforme all'indole propria dell'istituto e
alle sue specifiche finalità; 2) di esercitare le opere proprie dell'istituto,
a norma del diritto, salve restando le condizioni apposte nell'atto del
consenso; 3) per gli istituti clericali, di avere una chiesa, salvo il disposto
del [link] can. 1215, §3, e di esercitarvi il
ministero sacro, osservate le disposizioni del diritto.
Can. 612 - Per
destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui
fu costituita si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non è
necessario se si tratta di un cambiamento che, salve sempre le leggi di
fondazione, si riferisce solamente al regime interno e alla disciplina.
Can. 613 - §1. Una
casa religiosa di canonici regolari o di monaci, sotto il governo e la cura del
proprio Moderatore, è di per sé una casa sui iuris, a meno che le costituzioni
non dicano altrimenti.
§2. Il Moderatore di una casa sui iuris è, per
diritto, Superiore maggiore.
Can. 614 - I
monasteri di monache associati a un istituto maschile mantengono il proprio
ordinamento e il proprio governo, secondo le costituzioni. I reciproci diritti
ed obblighi siano determinati in modo che l'associazione possa giovare al bene
spirituale.
Can. 615 - Quando
un monastero sui iuris non ha, oltre al proprio Moderatore, un altro Superiore
maggiore e non è associato a un istituto di religiosi in modo che il Superiore
di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni,
tale monastero è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a
norma del diritto.
Can. 616 - §1. Una
casa religiosa eretta legittimamente può essere soppressa dal Moderatore
supremo a norma delle costituzioni, dopo avere consultato il Vescovo diocesano.
Per i beni della casa soppressa deve provvedere il diritto proprio
dell'istituto, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti
legittimamente acquisiti.
§2. La soppressione dell'unica casa di un istituto è
di competenza della Santa Sede, alla quale è pure riservato di disporre dei
beni relativi.
§3. La soppressione di una casa sui iuris, di cui al
[link] can. 613, spetta al capitolo generale, a meno
che le costituzioni non stabiliscano altrimenti.
§4. La soppressione di un monastero sui iuris di
monache spetta alla Sede Apostolica, osservato, per quanto riguarda i beni
materiali, il disposto delle costituzioni.
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