LIBRO
I
NORME
GENERALI (Cann. 1 – 6)
Can. 1 - I
canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina.
Can. 2 -
Il Codice il più delle volte non definisce i riti, che sono da osservarsi nel
celebrare le azioni liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora
vigenti mantengono il loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia
contraria ai canoni del Codice.
Can. 3 - I
canoni del Codice non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica
con le nazioni o con le altre società politiche né ad esse derogano; le
medesime perciò continuano ad essere in vigore come al presente, non
opponendosi in alcun modo le disposizioni contrarie di questo Codice.
Can. 4 - I
diritti acquisiti, e parimenti i privilegi che, concessi dalla Sede Apostolica
fino al presente alle persone sia fisiche sia giuridiche, sono in uso e non
revocati, permangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai
canoni di questo Codice.
Can.
5 - §1. Le consuetudini sia universali
sia particolari vigenti al presente contro le disposizioni di questi canoni,
che sono riprovate dagli stessi canoni di questo Codice, sono soppresse del
tutto, né siano lasciate rivivere in futuro; anche le rimanenti si ritengano
soppresse, a meno che non sia disposto espressamente altro dal Codice oppure
siano centenarie o immemorabili; queste appunto, se a giudizio dell'Ordinario
non possono essere rimosse a causa di circostanze di luoghi e di persone,
possono essere tollerate.
§2. Le consuetudini fuori del diritto finora
vigenti, sia universali sia particolari, sono conservate.
Can.
6 - §1. Entrando in vigore questo Codice,
sono abrogati:
1) il Codice di Diritto Canonico promulgato
nell'anno 1917;
2) anche le altre leggi, sia universali sia
particolari, contrarie alle disposizioni di questo Codice, a meno che non sia
disposto espressamente altro circa quelle particolari;
3) qualsiasi legge penale, sia universale sia
particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo
stesso Codice;
4) così pure tutte le altre leggi
disciplinari universali riguardanti materia, che viene ordinata integralmente
da questo Codice.
§2. I canoni di questo Codice, nella misura
in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della
tradizione canonica.
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