CAPITOLO II
IL GOVERNO
DEGLI ISTITUTI
Articolo 1 - Superiori e consigli
Can. 617 - I Superiori
adempiano il proprio incarico ed esercitino la propria potestà a norma del
diritto universale e di quello proprio.
Can. 618 - I
Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto
da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio
nell'adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio, e
suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li
ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per
il bene dell'istituto e della Chiesa, ferma restando l'autorità loro propria di
decidere e di comandare ciò che va fatto.
Can. 619 - I
Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio e insieme con i religiosi
loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella
quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano perciò essi stessi con
frequenza ai religiosi il nutrimento della parola di Dio e li indirizzino alla
celebrazione della sacra liturgia. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù
e nell'osservare le leggi e le tradizioni del proprio istituto; provvedano in
modo conveniente a quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati
procurando loro con sollecitudine le cure necessarie, riprendano gli
irrequieti, confortino i timidi, con tutti siano pazienti.
Can. 620 - Sono
Superiori maggiori quelli che governano l'intero istituto, o una sua provincia,
o una parte dell'istituto ad essa equiparata, o una casa sui iuris, e parimenti
i loro rispettivi vicari. A questi si aggiungano l'Abate Primate e il Superiore
di una congregazione monastica, i quali tuttavia non hanno tutta la potestà che
il diritto universale attribuisce ai Superiori maggiori.
Can. 621 - Col nome
di provincia si designa l'unione di più case che costituisce una parte
immediata dell'istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta
dalla legittima autorità.
Can. 622 - Il
Moderatore supremo ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su
tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli
altri Superiori godono di quella potestà nell'ambito del proprio incarico.
Can. 623 - Per
essere validamente nominati o eletti all'ufficio di Superiore si richiede un
periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua o definitiva, da
determinarsi dal diritto proprio o, trattandosi di Superiori maggiori, dalle
costituzioni.
Can. 624 - §1. I
Superiori devono essere costituiti per un periodo di tempo determinato e
conveniente secondo la natura e le esigenze dell'istituto, a meno che le
costituzioni non dispongano diversamente per il Moderatore supremo e per i
Superiori delle case sui iuris.
§2. Il diritto proprio provveda con norme opportune
che i Superiori costituiti a tempo determinato non rimangano troppo a lungo in
uffici di governo senza interruzione.
§3. Tuttavia durante il loro incarico possono essere
rimossi dal loro ufficio o trasferiti ad un altro, per ragioni stabilite dal
diritto proprio.
Can. 625 - §1. Il
Moderatore supremo dell'istituto sia designato mediante elezione canonica a
norma delle costituzioni.
§2. Alle elezioni del Superiore di un monastero sui
iuris, di cui al [link] can. 615, e del Moderatore
supremo di un istituto di diritto diocesano presiede il Vescovo della sede
principale.
§3. Gli altri Superiori siano costituiti a norma delle
costituzioni, in modo però che se vengono eletti necessitino della conferma del
Superiore maggiore competente; se poi vengono nominati dal Superiore, si premetta
una opportuna consultazione.
Can. 626 - I
Superiori nel conferire uffici e i membri nelle elezioni osservino le norme del
diritto universale e del diritto proprio, si astengano da qualunque abuso o
preferenza di persone e, null'altro avendo di mira che Dio e il bene
dell'istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore riconoscono
veramente degne e adatte. Inoltre nelle elezioni rifuggano dal procurare in
qualunque modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente.
Can. 627 - §1. I
Superiori abbiano il proprio consiglio a norma delle costituzioni e
nell'esercizio del proprio ufficio siano tenuti a valersi della sua opera.
§2. Oltre ai casi stabiliti dal diritto universale, il
diritto proprio determini i casi in cui per procedere validamente è richiesto
il consenso oppure il consiglio, a norma del [link] can.
127.
Can. 628 - §1. I
Superiori designati a tale incarico dal diritto proprio dell'istituto visitino
con la frequenza stabilita le case e i religiosi loro affidati, attenendosi
alle norme dello stesso diritto proprio.
§2. È diritto e dovere del Vescovo diocesano visitare,
anche per quanto riguarda la disciplina religiosa: 1) i monasteri sui iuris, di
cui al [link] can. 615; 2) le singole case di un
istituto di diritto diocesano che sono nel suo territorio.
§3. I religiosi si comportino con fiducia nei
confronti del visitatore e rispondano secondo verità nella carità alle domande
da lui legittimamente poste; a nessuno poi è lecito distogliere in alcun modo i
religiosi da un tale obbligo, né impedire altrimenti lo scopo della visita.
Can. 629 - I Superiori
risiedano ciascuno nella propria casa, e non se ne allontanino se non a norma
del diritto proprio.
Can. 630 - §1. I
Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il
sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, salva naturalmente
la disciplina dell'istituto.
§2. I Superiori provvedano con premura, a norma del
diritto proprio, che i religiosi abbiano disponibilità di confessori idonei, ai
quali possano confessarsi con frequenza.
§3. Nei monasteri di monache, nelle case di formazione
e nelle comunità più numerose degli istituti laicali vi siano, d'intesa con la
comunità interessata, confessori ordinari approvati dall'Ordinario del luogo,
senza tuttavia alcun obbligo di presentarsi a loro.
§4. I Superiori non ascoltino le confessioni dei
propri sudditi, a meno che questi non lo richiedano spontaneamente.
§5. I religiosi si rivolgano con fiducia ai Superiori,
ai quali possono palesare l'animo proprio con spontanea libertà. È però vietato
ai Superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza.
|