Articolo 2 - I capitoli
Can. 631 - §1. Il
capitolo generale, che ha nell'istituto la suprema autorità a norma delle
costituzioni, deve essere composto in modo da rappresentare l'intero istituto,
per risultare vero segno della sua unità nella carità. Al capitolo compete
soprattutto: tutelare il patrimonio dell'istituto di cui al
[link] can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento
che ad esso si armonizzi; eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari
di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad
osservare.
§2. La composizione e l'ambito di potestà del capitolo
siano definiti dalle costituzioni; il diritto proprio deve inoltre determinare
il regolamento da osservarsi nella celebrazione del capitolo, specialmente per
quanto riguarda le elezioni e la procedura dei lavori.
§3. Secondo le norme stabilite dal diritto proprio,
non solo le province e le comunità locali, ma anche qualunque religioso può
liberamente far pervenire al capitolo generale i propri desideri e proposte.
Can. 632 - Il
diritto proprio determini con esattezza quanto riguarda gli altri capitoli
dell'istituto e altre assemblee simili, cioè la loro natura e autorità, la
composizione, il modo di procedere e il tempo della celebrazione.
Can. 633 - §1. Gli
organismi di partecipazione o di consultazione adempiano fedelmente la funzione
loro affidata a norma del diritto universale e proprio, ed esprimano nel modo
loro proprio la sollecitudine e la partecipazione di tutti i membri in vista
del bene dell'intero istituto o della comunità.
§2. Nell'istituire e nel servirsi di questi mezzi di
partecipazione e di consultazione si proceda con saggia discrezione e il loro
modo di agire sia conforme all'indole e alle finalità dell'istituto.
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