Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO II IL POPOLO DI DIO
    • PARTE TERZA GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
      • SEZIONE I GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
        • TITOLO II GLI ISTITUTI RELIGIOSI (Cann. 608 – 709)
          • CAPITOLO III  AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI
            • Articolo 1 - Ammissione al noviziato
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

CAPITOLO III

 AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI

Articolo 1 - Ammissione al noviziato

Can. 641 - Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Superiori maggiori a norma del diritto proprio.

Can. 642 - I Superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all'età richiesta, abbiano salute, indole adatta e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'istituto; la salute, l'indole e la maturità siano anche verificati, all'occorrenza, da esperti, fermo restando il disposto del  [link] can. 220.

Can. 643 - §1. È ammesso invalidamente al noviziato: 1) chi non ha ancora compiuto 17 anni di età; 2) chi è sposato, durante il matrimonio; 3) chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica, salvo il disposto del  [link] can. 684; 4) chi entra nell'istituto indotto da violenza, da grave timore o da inganno, e chi è accettato da un Superiore costretto allo stesso modo; 5) chi ha nascosto di essere stato incorporato in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica.

§2. Il diritto proprio può stabilire altri impedimenti o apporre condizioni, anche per la validità dell'ammissione.

Can. 644 - I Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare il loro proprio Ordinario, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli.

Can. 645 - §1. I candidati, prima di essere ammessi al noviziato, devono produrre un attestato di battesimo, di confermazione e di stato libero.

§2. Se si tratta di ammettere chierici, o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata, o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l'attestato rilasciato rispettivamente dall'Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore dell'istituto o della società, oppure dal rettore del seminario.

§3. Il diritto proprio può esigere altri documenti circa l'idoneità richiesta per i candidati e l'immunità da impedimenti.

§4. I Superiori, se loro pare necessario, possono chiedere altre informazioni, anche sotto segreto.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License