Articolo 2 - Il noviziato e la
formazione dei novizi
Can. 646 - Il
noviziato, con il quale si inizia la vita nell'istituto, è ordinato a far sì
che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è
propria dell'istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore
secondo il suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e
la loro idoneità.
Can. 647 - §1.
L'erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o il trasferimento
della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con
il consenso del suo consiglio.
§2. Il noviziato per essere valido deve essere
compiuto in una casa regolarmente designata allo scopo. In casi particolari, e
a modo di eccezione, su concessione del Moderatore supremo con il consenso del
suo consiglio, un candidato può fare il noviziato in un'altra casa
dell'istituto sotto la guida di un religioso provato, che faccia le veci del
maestro dei novizi.
§3. Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo
dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa
dell'istituto, da lui stesso designata.
Can. 648 - §1. Per
essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi, da trascorrere nella
stessa comunità del noviziato, fermo restando il disposto del
[link] can. 647, §3.
§2. Per integrare la formazione dei novizi le
costituzioni possono stabilire, oltre al tempo di cui al §1, uno o più periodi
di esercitazioni apostoliche, da compiersi fuori dalla comunità del noviziato.
§3. Il noviziato non sia prolungato oltre i due anni.
Can. 649 - §1.
Salvo il disposto dei cann. [link] 647, §3 e [link] 648,
§2, una assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi,
continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i
quindici giorni deve essere ricuperata.
§2. Con il permesso del Superiore maggiore competente
la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni.
Can. 650 - §1. Lo
scopo del noviziato esige che i novizi siano formati sotto la direzione del
maestro, secondo un regolamento di formazione, da determinarsi dal diritto
proprio.
§2. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei
Superiori maggiori, è riservata unicamente al maestro.
Can. 651 - §1. Il
maestro dei novizi deve essere un membro dell'istituto che abbia emesso i voti
perpetui e sia stato legittimamente designato.
§2. Al maestro si possono assegnare, quando occorre,
degli aiutanti i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione
del noviziato e il regolamento della formazione.
§3. Alla formazione dei novizi devono essere preposti
religiosi accuratamente preparati i quali, senza essere distolti da altri
impegni, possano assolvere il loro compito in modo efficace e stabile.
Can. 652 - §1.
Spetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare la vocazione dei
novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme
proprie dell'istituto.
§2. I novizi devono essere aiutati a coltivare le
virtù umane e cristiane; introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione
mediante l'orazione e il rinnegamento di sé; guidati alla contemplazione del
mistero della salvezza e alla lettura e meditazione delle sacre Scritture;
preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze
della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei
consigli evangelici; informati infine sull'indole e lo spirito, le finalità e
la disciplina, la storia e la vita dell'istituto, ed educati all'amore verso la
Chiesa e i suoi sacri Pastori.
§3. I novizi, consapevoli della propria
responsabilità, si impegnino ad una attiva collaborazione con il proprio
maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina.
§4. I membri dell'istituto si adoperino nel cooperare
alla formazione dei novizi, per la parte che loro spetta, con l'esempio della
vita e con la preghiera.
§5. Il tempo di noviziato, di cui al
[link] can. 648, §1, sia dedicato all'opera di
formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o
incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.
Can. 653 - §1. Il
novizio può liberamente lasciare l'istituto, e d'altra parte l'autorità
competente dell'istituto può dimetterlo.
§2. Compiuto il noviziato, se il novizio viene
giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia
dimesso; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità il Superiore maggiore può
prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei
mesi.
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