Articolo 3 - La professione
religiosa
Can. 654 - Con la
professione religiosa i membri assumono con voto pubblico l'obbligo di
osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il
ministero della Chiesa e vengono incorporati all'istituto con i diritti e i
doveri definiti giuridicamente.
Can. 655 - La
professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, determinato dal
diritto proprio, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.
Can. 656 - Per la
validità della professione temporanea si richiede che: 1) chi la vuole emettere
abbia compiuto almeno 18 anni di età; 2) il noviziato sia stato portato a
termine validamente; 3) ci sia l'ammissione, fatta liberamente da parte del
Superiore competente, con il voto del suo consiglio a norma del diritto; 4) la
professione sia espressa, e venga emessa senza che ci sia violenza, timore
grave o inganno; 5) sia ricevuta dal legittimo Superiore, personalmente o per
mezzo di un altro.
Can. 657 - §1. Allo
scadere del tempo per il quale fu emessa la professione il religioso che lo
richiede spontaneamente ed e ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione
della professione o alla professione perpetua; altrimenti deve lasciare
l'istituto.
§2. Se però pare opportuno, il tempo della professione
temporanea può essere prolungato dal Superiore competente secondo il diritto
proprio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è
vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove
anni.
§3. La professione perpetua può essere anticipata per
giusta causa, ma non oltre un trimestre.
Can. 658 - Oltre
alle condizioni di cui al [link] can. 656, nn. 3, 4 e
5 e alle altre apposte dal diritto proprio, per la validità della
professione perpetua si richiedono: 1) almeno 21 anni compiuti; 2) la previa
professione temporanea di almeno tre anni, salvo il disposto del
[link] can. 657, §3.
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