Articolo 4 - La formazione dei
religiosi
Can. 659 - §1. In
ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i
membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto
e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione.
§2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire il
regolamento e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità
della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto esigono
le finalità e l'indole dell'istituto.
§3. La formazione dei membri che si preparano a
ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dal "piano
degli studi" proprio dell'istituto.
Can. 660 - §1. La
formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri,
spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al
conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo
l'opportunità.
§2. Durante il periodo di questa formazione non si
affidino ai religiosi compiti e opere che ne ostacolino l'attuazione.
Can. 661 - Per
tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione
spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il
tempo.
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