CAPITOLO V
L'APOSTOLATO
DEGLI ISTITUTI
Can. 673 - L'apostolato
di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro
vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la
penitenza.
Can. 674 - Gli
istituti interamente dediti alla contemplazione occupano sempre un posto
eminente nel Corpo mistico di Cristo: essi infatti offrono a Dio un eccelso
sacrificio di lode, arricchiscono il popolo di Dio con i frutti preziosi della
santità, mentre con il proprio esempio lo stimolano e con una misteriosa
fecondità apostolica lo estendono. Perciò, per quanto urgente sia la necessità
dell'apostolato attivo, i membri di tali istituti non possono essere chiamati a
prestare l'aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali.
Can. 675 - §1.
Negli istituti dediti all'apostolato l'azione apostolica appartiene alla loro
stessa natura. Perciò l'intera vita dei membri sia permeata di spirito
apostolico, e d'altra parte tutta l'azione apostolica sia animata dallo spirito
religioso.
§2. L'azione apostolica deve sempre sgorgare
dall'intima unione con Dio, e al tempo stesso consolidarla e favorirla.
§3. L'azione apostolica, da esercitarsi a nome della
Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa.
Can. 676 - Gli
istituti laicali maschili e femminili attraverso le opere di misericordia
spirituale e corporale partecipano della funzione pastorale della Chiesa e
prestano agli uomini i più svariati servizi; essi perciò perseverino fedelmente
nella grazia della propria vocazione.
Can. 677 - §1. I
Superiori e i membri mantengano con fedeltà la missione e le opere proprie
dell'istituto; tuttavia le adattino con prudenza alle necessità dei tempi e dei
luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti.
§2. Gli istituti poi ai quali sono unite associazioni
di fedeli si adoperino con particolare sollecitudine perché queste siano
permeate del genuino spirito della loro famiglia religiosa.
Can. 678 - §1. I
religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto
devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio
pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato.
§2. Nell'esercizio dell'apostolato esterno i religiosi
sono soggetti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli alla
disciplina dell'istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando
occorre, un tale obbligo.
§3. Nell'organizzare le attività apostoliche dei
religiosi è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi
procedano su un piano di reciproca intesa.
Can. 679 - Il
Vescovo diocesano, per una causa molto grave e urgente, può proibire ad un
membro di istituto religioso di dimorare nella sua diocesi qualora il Superiore
maggiore, avvisato, trascurasse di provvedere in merito; in tal caso la
questione deve essere subito deferita alla Santa Sede.
Can. 680 - Tra i
diversi istituti, e anche tra questi e il clero secolare, si favorisca una
ordinata collaborazione, nonché il coordinamento di tutte le opere e attività
apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano, avuto riguardo all'indole e
alle finalità dei singoli istituti, come pure alle leggi di fondazione.
Can. 681 - §1. Le
opere che dal Vescovo diocesano vengono affidate ai religiosi sono soggette
all'autorità e alla direzione del Vescovo stesso, fermo restando il diritto dei
Superiori religiosi a norma del [link] can. 678, §2 e
§3.
§2. In tali casi si stipuli una convenzione scritta
tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto, nella quale
fra l'altro sia definito espressamente e con esattezza ogni particolare
relativo all'opera da svolgere, ai religiosi che vi si devono impegnare e
all'aspetto economico.
Can. 682 - §1. Se
si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la
nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il
consenso, del Superiore competente.
§2. Il religioso può essere rimosso dall'ufficio
conferito, sia a discrezione dell'autorità che glielo ha affidato, informatone
il Superiore religioso, sia da parte del Superiore stesso, informatane
l'autorità committente; nell'uno e nell'altro caso non si richiede il consenso
dell'altra autorità.
Can. 683 - §1. In
occasione della visita pastorale, ed anche in caso di necessità, il Vescovo
diocesano può visitare, personalmente o per mezzo di altri, le chiese e gli
oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di
religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi; non però le
scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell'istituto.
§2. Che se eventualmente il Vescovo scoprisse abusi,
dopo avere richiamato inutilmente il Superiore religioso, può di sua autorità
prendere egli stesso i provvedimenti del caso.
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