CAPITOLO VI
SEPARAZIONE DEI
MEMBRI DALL'ISTITUTO
Articolo 1 - Passaggio ad un altro
istituto
Can. 684 - §1. Un
professo di voti perpetui non può passare dal proprio istituto religioso ad un
altro se non per concessione del Moderatore supremo dell'uno e dell'altro
istituto, previo consenso dei rispettivi consigli.
§2. Il religioso dopo avere trascorso un periodo di
prova, che deve durare almeno tre anni, può essere ammesso alla professione
perpetua nel nuovo istituto. Se però non vuole emettere tale professione o non
vi è ammesso dai Superiori competenti, ritorni all'istituto di provenienza, a
meno che non abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione.
§3. Perché un religioso possa passare da un monastero
sui iuris ad un altro dello stesso istituto o della federazione oppure della
confederazione, si richiede ed è sufficiente il consenso del Superiore maggiore
dell'uno e dell'altro monastero, oltre che del capitolo del monastero che lo
accoglie, salvi altri requisiti determinati dal diritto proprio; non si
richiede una nuova professione.
§4. Il diritto proprio determini la durata e le
modalità del periodo di prova che il religioso deve compiere nel nuovo istituto
prima della professione.
§5. Per passare ad un istituto secolare o ad una
società di vita apostolica, oppure da questi ad un istituto religioso, è
necessaria la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si deve
attenere.
Can. 685 - §1. Fino
al momento della professione nel nuovo istituto, mentre rimangono vincolanti i
voti, sono sospesi i diritti e gli obblighi che il religioso aveva nel
precedente istituto; tuttavia fin dall'inizio del periodo di prova il religioso
è tenuto all'osservanza del diritto proprio del nuovo istituto.
§2. Con la professione nel nuovo istituto il religioso
viene ad esso incorporato, mentre cessano i voti, i diritti e gli obblighi
precedenti.
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